Codice penale

Art. 543 c.p. — Diritto di querela

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 6 marzo 1996. Leggi il testo vigente →

[1]Quando la persona offesa muore prima che la querela sia proposta da lei o da coloro che ne hanno la rappresentanza a norma degli articoli 120 e 121, il diritto di querela spetta ai genitori e al coniuge.

[2]Tale disposizione non si applica se la persona offesa ha rinunciato, espressamente o tacitamente, al diritto di querelarsi.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 6 marzo 1996

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