Codice penale

Art. 542 c.p. — Querela dell'offeso

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[1]I delitti preveduti dal capo primo e dall'articolo 530 sono punibili a querela della persona offesa.

[2]La querela proposta e' irrevocabile.

[3]Si procede tuttavia d'ufficio:

[4]1° se il fatto e' commesso dal genitore o dal tutore, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio;

[5]2° se il fatto e' connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 6 marzo 1996

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 523/1987

    Questione infondata
    17 dicembre 1987

    La disciplina data al sequestro di persona non e` irrazionale risultando da scelte di politica criminale e nell'ambito di poteri discrezionali non censurabili. Mentre non sussiste, per l'evidente eterogeneita` delle situazioni, la dedotta analogia col ratto di donna o di minore a fine di libidine, esula chiaramente dalle funzioni della Corte una diversa regolamentazione, per effetto della quale sia punibile a querela dell'offeso anche il sequestro di persona e siano diminuite le pene fissate dal codice. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 523, 605 e 542, cod.pen.).

    Art. 523 c.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

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  • Ordinanza n. 42/1978

    Questione infondata
    12 aprile 1978

    Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 216/1974 e O. n. 75/1975.

    Art. 542 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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  • Ordinanza n. 75/1975

    Questione infondata
    25 marzo 1975

    È manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 542, secondo comma, del codice penale (che, per i delitti contro la libertà sessuale e per il reato di corruzione dei minorenni, stabilisce che la querela proposta dalla persona offesa è irrevocabile) già dichiarata non fondata con la sentenza n. 216 del 1974, e riproposta senza che siano stati prospettati o sussistano motivi che inducano a modificare la predetta decisione.

    Art. 542 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Approfondimenti

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  • I delitti contro la libertà sessuale e il delitto di corruzione di minorenni sono punibili soltanto a querela dell'offeso, ma la querela, una volta proposta, è irrevocabile (art. 542). Questa irrevocabilità sembrò pericolosa alla Commissione parlamentare, che propose di consentirne la revocabilità fino all'apertura del dibattimento. Non mi parve di dovere accogliere tale proposta, perchè la irrevocabilità fu stabilita allo scopo di evitare turpi accomodamenti e ripugnanti estorsioni. Questo interesse etico e giuridico deve prevalere su quello della persona offesa e dei famigliari, di occultare il fatto; tanto più che, dopo proposta la querela, se anche questa potesse rimettersi, l'occultamento sarebbe quasi sempre illusorio. La disposizione, d'altronde, ha incontrato la piena approvazione dei Corpi e degli Enti, ai quali tu richiesto il parere sul progetto preliminare.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 175

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art542 · fonte del testo

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