Art. 542 c.p. — Querela dell'offeso
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[1]I delitti preveduti dal capo primo e dall'articolo 530 sono punibili a querela della persona offesa.
[2]La querela proposta e' irrevocabile.
[3]Si procede tuttavia d'ufficio:
[4]1° se il fatto e' commesso dal genitore o dal tutore, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio;
[5]2° se il fatto e' connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 6 marzo 1996
