Corte costituzionale

Sentenza n. 216/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/07/1974 · relatore Ercole Rocchetti

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 542, secondo

comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 6 giugno

1972 dal pretore di Siracusa nel procedimento penale a carico di Sirugo

Paolo, iscritta al n. 257 del registro ordinanze 1972 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 240 del 13 settembre 1972.

Udito nella camera di consiglio del 30 maggio 1974 il Giudice

relatore Ercole Rocchetti.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa il 6 giugno 1972, nel procedimento penale a

carico di Sirugo Paolo, imputato dei delitti di corruzione di minorenni

e sottrazione consensuale di minori, il pretore di Siracusa ha ritenuto

rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3

della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 542, secondo comma del codice penale che, per i delitti

contro la libertà sessuale e per il reato di corruzione di minorenni,

stabilisce che la querela proposta dall'offeso è irrevocabile.

Secondo il giudice a quo la norma impugnata, che costituisce

eccezione al principio generale della remissibilità della querela, si

pone in contrasto "non solo con il principio di eguaglianza, sancito

dall'art. 3 della Costituzione, ma anche con il principio di

ragionevolezza che del primo costituisce l'evidente corollario".

Al riguardo il pretore di Siracusa ritiene che i reati contro la

libertà sessuale non presentino assolutamente caratteristiche tali da

giustificare un trattamento differenziato in ordine all'istituto della

remissione della querela, perché la pretesa immoralità del principio

della revocabilità della querela e la pubblicità inerente al processo

verificatasi dopo la presentazione della querela, non costituiscono un

razionale e solido fondamento della speciale regolamentazione sancita

dal secondo comma dell'art. 542 del codice penale.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuna delle parti si è

costituita né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri:

la causa pertanto viene decisa in camera di consiglio, ai sensi degli

artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, primo

comma, delle Norme integrative. Considerato in diritto :

1. - Viene proposta alla Corte questione di legittimità

costituzionale dell'art. 542, secondo comma, del codice penale, il

quale dispone che la querela proposta per i delitti contro la libertà

sessuale (artt. 519 - 526 c.p.) è irrevocabile. Secondo il giudice a

quo, la norma in esame violerebbe l'art. 3 della Costituzione perché

distinguerebbe tali delitti dagli altri reati punibili a querela di

parte, sulla base di ragioni prive di intrinseca consistenza. In

particolare, lo stesso giudice ritiene che l'attribuzione alla persona

offesa del potere di condizionare il promovimento dell'azione penale

non possa non implicare l'attribuzione alla stessa persona del potere

di decidere, "dopo una più matura e ponderata riflessione", se sia

opportuno revocare la querela o quanto meno di valutare quando la

pubblicità inerente al processo cominci a nuocerle. Più razionale, al

riguardo, dovrebbe perciò considerarsi la disciplina del codice penale

del 1889, che all'art. 336 consentiva la remissione della querela sino

all'apertura del dibattimento.

2. - La questione non è fondata.

Osserva la Corte, in via preliminare, che l'istituto della querela,

nel vigente ordinamento, non è stato disciplinato dal legislatore per

tutelare situazioni e interessi omogenei noto, infatti, che la deroga

al principio generale della perseguibilità d'ufficio dei reati

risponde a differenti esigenze e a diversi criteri di politica

criminale: nella maggior parte dei casi, la perseguibilità a querela

della persona offesa è stata prevista per reati di lieve entità, in

considerazione della tenuità dell'interesse pubblico all'esercizio

dell'azione penale; in altri casi, invece, come nei delitti contro la

libertà sessuale, che, di regola, sono reati particolarmente gravi, il

legislatore, nonostante la sussistenza di un rilevante interesse

pubblico, ha ritenuto di lasciare al soggetto passivo, in ordine a

fatti che lo toccano profondamente nella vita privata, la valutazione

della opportunità del procedimento giurisdizionale.

Sulla base della differente gravità dei reati, il contemperamento

fra interesse pubblico e interesse privato comporta, per i reati

previsti nella norma impugnata, la perseguibilità a querela e il

divieto di remissione della querela stessa.

3. - Alla stregua delle considerazioni che precedono, risultano

prive di consistenza le censure rivolte dal giudice a quo alla norma

impugnata.

E opportuno innanzi tutto precisare che i rilievi contenuti nella

Relazione ministeriale secondo cui "la irrevocabilità fu stabilita

allo scopo di evitare turpi accomodamenti e ripugnanti estorsioni" si

spiegano proprio in relazione alla gravità dei reati, richiamati

nell'art. 542, con la conseguenza che la disposizione del secondo

comma, lungi dall'apparire una deroga al c.d. principio della

remissione della querela, risulta aderente alle esigenze tutelate dalla

norma e trova la sua giustificazione nell'interesse pubblico di evitare

che il promovimento della azione penale possa essere strumentalizzato,

o comunque subordinato, ai fini diversi da quelli perseguiti

dall'ordinamento.

4. - Neppure risulta fondata la critica all'ulteriore

giustificazione, posta comunemente a fondamento della irrevocabilità,

relativa alla pubblicità inerente al processo. Ed invero, se il

fondamento dell'istituto della querela, per i reati previsti dall'art.

542 c.p., va ravvisato nella opportunità di lasciare all'interessato

la facoltà di evitare la pubblicità derivante dal processo, è

evidente che la ragione di riservatezza, alla cui tutela è stata

sacrificata l'iniziativa pubblica dell'azione punitiva, viene meno

quando, in seguito alla proposizione della querela, il fatto acquista

un carattere di pubblicità che prima non aveva.

Né può avere rilevanza la circostanza che la pubblicità di cui

si tratta si verifica per gradi e con intensità variabile, perché

ciò che conta è il contributo alla conoscenza del fatto che la parte

offesa è costretta a fornire se non vuole rinunciare alla punizione

del colpevole.

Ora, è evidente che, anche da questo punto di vista, la gravità

dei reati, cui fa riferimento la norma impugnata, ha indotto il

legislatore a limitare la rilevanza dell'interesse privato al momento

della scelta tra l'interesse alla riservatezza e l'interesse alla

punizione del colpevole.

Pertanto, la soluzione accolta dal legislatore, nella sua

discrezionalità, non contrasta con il principio di eguaglianza sia

perché, come si è detto, la fattispecie legislativa risulta

oggettivamente differenziata dai casi in cui la remissione della

querela è ordinariamente ammessa, sia perché la irrevocabilità trova

una adeguata e logica giustificazione nel rilevante interesse pubblico

alla repressione di questo tipo di reato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 542, secondo comma, del codice penale, sollevata con

ordinanza del 6 giugno 1972 dal pretore di Siracusa, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:216 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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