Art. 520 c.p. — Congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 6 marzo 1996. Leggi il testo vigente →

[1]Il pubblico ufficiale, che, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, si congiunge carnalmente con una persona arrestata o detenuta, di cui ha la custodia per ragione del suo ufficio, ovvero con persona che e' a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'Autorita' competente, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.

[2]La stessa pena si applica se il fatto e' commesso da un altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragione del suo ufficio, di qualsiasi autorita' sopra taluna delle persone suddette.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 6 marzo 1996

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art520 · fonte del testo

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