Art. 517-quinquies c.p. — Circostanza attenuante
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((Le pene previste dagli articoli 517-ter e 517-quater sono diminuite dalla meta' a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 517-ter e 517-quater, nonche' nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti)).
Testo in vigore dal 15 agosto 2009 al 29 maggio 2026
