Codice penale

Art. 513-bis c.p.

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 settembre 1982 al 13 maggio 1991. Leggi il testo vigente →

[1]((Chiunque nell'esercizio di un'attivita' commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia e' punito con la reclusione da due a sei anni.

[2]La pena e' aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attivita' finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici)).

Testo in vigore dal 29 settembre 1982 al 13 maggio 1991

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