Ai fini dell'inserimento del profilo del DNA nella banca dati nazionale del DNA, sono sottoposti a prelievo di campioni biologici:

  • a)i soggetti ai quali sia applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari;
  • b)i soggetti arrestati in flagranza di reato o sottoposti a fermo di indiziato di delitto;
  • c)i soggetti detenuti o internati a seguito di sentenza irrevocabile, per un delitto non colposo;
  • d)i soggetti nei confronti dei quali sia applicata una misura alternativa alla detenzione a seguito di sentenza irrevocabile, per un delitto non colposo;
  • e)i soggetti ai quali sia applicata, in via provvisoria o definitiva, una misura di sicurezza detentiva. Il prelievo di cui al comma 1 puo' essere effettuato esclusivamente se si procede nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 per delitti, non colposi, per i quali e' consentito l'arresto facoltativo in flagranza. Il prelievo non puo' essere effettuato se si procede per i seguenti reati:
  • a)reati di cui al libro II, titolo III, capo I, tranne quelli di cui agli articoli 368, 371-bis, 371-ter, 372, 374 aggravato ai sensi dell'articolo 375, 378 e 379, e capo II, tranne quello di cui all'articolo 390, del codice penale;
  • b)reati di cui al libro II, titolo VII, capo I, tranne quelli di cui all'articolo 453, e capo II, del codice penale;
  • c)reati di cui al libro II, titolo VIII, capo I, tranne quelli di cui all'articolo 499, e capo II, tranne quello di cui all'articolo 513-bis, del codice penale;
  • d)reati di cui al libro II, titolo XI, capo I, del codice penale;
  • e)reati di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  • f)reati previsti dal codice civile;
  • g)reati in materia tributaria;
  • h)reati previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nel caso di arresto in flagranza di reato o di fermo di indiziato di delitto, il prelievo e' effettuato dopo la convalida da parte del giudice. I soggetti indicati al comma 1 sono sottoposti a prelievo di campioni di mucosa del cavo orale a cura del personale specificamente addestrato delle Forze di polizia o di personale sanitario ausiliario di polizia giudiziaria. Le operazioni sono eseguite nel rispetto della dignita', del decoro e della riservatezza di chi vi e' sottoposto. Delle operazioni di prelievo e' redatto verbale. Il campione prelevato e' immediatamente inviato, a cura del personale procedente, al laboratorio centrale di cui all'articolo 5, comma 2, per la tipizzazione del relativo profilo e la successiva trasmissione alla banca dati del DNA.

Testo vigente dal 13 luglio 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-06-30;85~art9 · fonte del testo

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