Art. 493-bis c.p. — Casi di perseguibilità a querela

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 dicembre 1981 al 6 febbraio 2016. Leggi il testo vigente →

[1]((I delitti previsti dagli articoli 485 e 486 e quelli previsti dagli articoli 488, 489 e 490, quando concernono una scrittura privata, sono punibili a querela della persona offesa.

[2]Si procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo)).

Testo in vigore dal 15 dicembre 1981 al 6 febbraio 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art493bis · fonte del testo

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