Art. 484 c.p. — Falsità in registri e notificazioni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 10 agosto 1982. Leggi il testo vigente →

Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorita' stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire tremila.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 10 agosto 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art484 · fonte del testo

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