Art. 469 c.p. — Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 25 febbraio 1953. Leggi il testo vigente →

Chiunque, con mezzi diversi dagli strumenti indicati negli articoli precedenti, contraffa' le impronte di una pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso della cosa che reca l'impronta contraffatta, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 25 febbraio 1953

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art469 · fonte del testo

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