Non è fondata, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 27, primo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 464, secondo comma, cod. pen., che punisce il comportamento di chi, avendo ricevuto in buona fede un valore di bollo contraffatto o alterato, ne abbia fatto uso, in quanto - premesso che il giudice rimettente ritiene erroneamente che la figura di reato prevista dalla norma impugnata costituisca <<uno di quei casi che la dottrina penalistica costruisce come fattispecie con 'dolus in re ipsà>>, perché la dimostrazione della sopravvenuta consapevolezza della falsità del valore utilizzato, <<avendo ad oggetto il mutamento di uno stato psicologico dell'agente che si esaurirebbe nel suo foro interno>>, rappresenterebbe un'autentica 'probatio diabolicà - va considerato che anche la figura di reato in esame, alla stregua dei criteri generali di imputazione soggettiva delle fattispecie delittuose, impone al giudicante di accertare il mutamento psichico dell'agente attraverso l'inviduazione di segni esteriori. Dalla qual cosa discende che, in difetto di tale accertamento, l'imputato deve essere mandato assolto. - V., pure, S. nn. 96/1981; e 364/1988 e 1085/1988, citate nelle ordinanze di rimessione. red.: G. Leo
Art. 464 c.p. · Art. 25 cost. · Art. 27 cost.