Art. 429 c.p. — Danneggiamento seguito da naufragio

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 25 maggio 1945. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque, al solo scopo di danneggiare una nave, un edificio natante o un aeromobile, ovvero un apparecchio prescritto per la sicurezza della navigazione, lo deteriora, ovvero lo rende in tutto o in parte inservibile, e' punito, se dal fatto deriva pericolo di naufragio, di sommersione o di disastro aviatorio, con la reclusione da uno a cinque anni.

[2]Se dal fatto deriva il naufragio, la sommersione o il disastro, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 25 maggio 1945

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art429 · fonte del testo

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