Art. 424 c.p. — Danneggiamento seguito da incendio

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 25 maggio 1945. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui e' punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni.

[2]Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente, ma la pena e' ridotta da un terzo alla meta'.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 25 maggio 1945

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art424 · fonte del testo

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