Codice penale

Art. 423-quater c.p. — Confisca

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[1]Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 423-bis, primo comma, e' sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e delle cose che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

[2]Quando, a seguito di condanna per il delitto di cui all'articolo previsto dall'articolo 423-bis, primo comma, e' stata disposta la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato ed essa non e' possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilita' e ne ordina la confisca.

[3]I beni confiscati e i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilita' della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per il ripristino dei luoghi.

[4]La confisca non si applica nel caso in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto al ripristino dello stato dei luoghi.

Testo in vigore dal 10 settembre 2021 al 9 novembre 2021

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art423quater · fonte del testo

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