Art. 414 c.p. — Istigazione a delinquere

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[1]Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o piu' reati e' punito, per il solo fatto dell'istigazione:

[2]1° con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;

[3]2° con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a lire duemila, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.

[4]Se si tratta di istigazione a commettere uno o piu' delitti e una o piu' contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel numero 1°.

[5]Alla pena stabilita nel numero 1° soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o piu' delitti.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 4 giugno 1966

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 56/2023

    Questione inammissibile
    30 marzo 2023

    Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Udine in riferimento agli artt. 3, 21, primo comma, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 10 e 17 CEDU - dell'art. 414, primo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede, per il delitto di istigazione a delinquere, la pena minima di un anno di reclusione. Il rimettente si è riservato di valutare solo all'esito dell'incidente di legittimità costituzionale la sussistenza dei fatti e l'effettiva pericolosità delle condotte ascritte agli imputati, nonché l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; le questioni, che concernono il trattamento sanzionatorio previsto per la fattispecie in esame, risultano pertanto astratte e premature, ciò che impedisce di apprezzarne la concreta rilevanza nel giudizio a quo . ( Precedenti: S. 269/2022 - mass. 45172; S. 141/2022 - mass. 44940; S. 114/2021 - mass. 43914; S. 65 del 1970 - mass. 4989; O. 210/2020 - mass. 42932 ).

    Art. 414 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 21 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 65/1970

    Questione infondata
    4 maggio 1970

    L'art. 414, ultimo comma, codice penale, vietando la pubblica apologia di ogni delitto, non può costituire impedimento alla libertà di manifestare il proprio pensiero, garantito dall'art. 21, primo comma, della Costituzione, ove della norma incriminatrice si dia corretta interpretazione. La mera critica della legislazione e della giurisprudenza, l'attività propagandistica diretta alla "deletio legis", l'affermazione che fatti previsti come delitti possono avere positivo contenuto morale e sociale non costituiscono il reato d'apologia di delitto. Contrasta invece contro le basi di ogni immaginabile ordinamento giuridico apologizzare il delitto come mezzo lodevole per ottenere l'abrogazione della legge che lo prevede come tale: l'apologia punibile non è dunque la pura manifestazione di pensiero ma quella che sia concretamente idonea a provocare la commissione di delitti.

    Art. 414 c.p. · Art. 21 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nessuna osservazione venne fatta sulle disposizioni contenute in questo titolo. Originariamente esso era distinto in due capi, dei delitti contro le leggi di ordine pubblico, e dei delitti contro la polizia di sicurezza. Ora ritenni che tale distinzione non fosse necessaria, dato che si tratta sempre della medesima oggettività giuridica; e però la soppressi.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 152

  • Nella nozione dei reati di istigazione a delinquere (art. 414) e di istigazione a disobbedire alle leggi (art. 415), ho mutato la frase: «chiunque istiga il pubblico», nell'altra: «chiunque istiga pubblicamente», per la ragione esposta a proposito dell'articolo 303.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 153

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art414 · fonte del testo

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