Art. 414 c.p. — Istigazione a delinquere
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[1]Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o piu' reati e' punito, per il solo fatto dell'istigazione:
[2]1° con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;
[3]2° con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a lire duemila, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.
[4]Se si tratta di istigazione a commettere uno o piu' delitti e una o piu' contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel numero 1°.
[5]Alla pena stabilita nel numero 1° soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o piu' delitti.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 4 giugno 1966
