Codice penale

Art. 396 c.p. — Uso delle armi in duello

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 13 luglio 1999. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque fa uso delle armi in duello e' punito, anche se non cagiona all'avversario una lesione personale, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire cinquecento a diecimila.

[2]Il duellante e' punito:

[3]1° con la reclusione fino a due anni, se dal fatto deriva all'avversario una lesione personale, grave o gravissima;

[4]2° con la reclusione da uno a cinque anni, se dal fatto deriva la morte.

[5]Ai padrini o secondi e alle persone, che hanno agevolato il duello, si applica la multa da lire cinquecento a diecimila.

[6]Se padrini o secondi sono gli stessi portatori della sfida, non si applicano loro le disposizioni dell'articolo precedente.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 13 luglio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art396 · fonte del testo

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