Art. 399 c.p. — Duellante estraneo al fatto
Articolo abrogato dalla l. 25 giugno 1999, n. 205.
Abrogato dal 13 luglio 1999
Articolo abrogato dalla l. 25 giugno 1999, n. 205.
Abrogato dal 13 luglio 1999
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Colui che si batte in duello in vece di chi vi ha direttamente interesse, subisce un aumento della pena stabilita per il delitto di duello, salvo che sia un prossimo congiunto, ovvero sia uno dei padrini o secondi, che si batta in vece del suo primo, assente (art. 399). Osservò la Commissione parlamentare che, anche in presenza del proprio primo, può accadere che il padrino o secondo si batta per lui, e però propose la soppressione della parola «assente». La formula di questa disposizione, anche sul punto rilevato dalla Commissione, non differisce da quella dell'articolo 242 del codice del 1889, la quale non ha mai dato luogo ad autorevoli censure. La condizione dell'assenza del «primo» è posta per non estendere l'esclusione dell'aggravante a. casi in cui non ricorre alcun apprezzabile motivo di sostituzione. Non può avvenire, da parte di chi osserva le norme cavalleresche, che un padrino o secondo si batta per il suo primo presente; se ciò avvenisse, si tratterebbe d'un duello irregolare, da punirsi come delitto comune. Può bensì accadere che il «primo», venuto sul terreno, rifiuti di battersi, costringendo così il padrino o secondo a battersi per lui, ma in tal caso, a norma delle consuetudini cavalleresche, il pusillanime verrebbe immediatamente ed ignominiosamente allontanato non essendo immaginabile che coloro, i quali hanno constatato la sua codardia, lo lascino tranquillamente assistere al debito di onore che il padrino o secondo compie per lui.
Relazione al Codice penale (1930), n. 148
2 versioni dal 1930
Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 13 luglio 1999. 70 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Quando taluno dei duellanti non ha avuto parte nel fatto che cagiono' il duello, e si batte in vece di chi vi ha direttamente interesse, le pene stabilite nella prima parte e nel primo capoverso dell'articolo 396 sono aumentate.
tolto: Tale aumento di pena non si applica se il duellante e' un prossimo congiunto, ovvero se, essendo uno dei padrini o secondi, si e' battuto in vece del suo primo assente.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art399 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.