Art. 38 c.p. — Condizione giuridica del condannato alla pena di morte

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Il condannato alla pena di morte e' equiparato al condannato all'ergastolo, per quanto riguarda la sua condizione giuridica.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 5 ottobre 1944

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La condizione giuridica del condannato alla pena di morte è quella del condannato all'ergastolo, ben s'intende fino all'esecuzione della condanna (art. 38). La Commissione parlamentare propose di stabilire ciò espressamente. Ma non sembra che alcuno possa supporre che l'equiparazione all'ergastolano del condannato alla pena di morte abbia a protrarsi anche dopo la fucilazione. TITOLO III. Del reato.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 23

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art38 · fonte del testo

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