Art. 364 c.p. — Omessa denuncia di reato da parte del cittadino
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Il cittadino, che, avendo avuto notizia di un delitto contro la personalita' dello Stato, per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, non ne fa immediatamente denuncia all'Autorita' indicata nell'articolo 361, e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire mille a diecimila.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 5 ottobre 1944
