Art. 364 c.p. — Omessa denuncia di reato da parte del cittadino

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 5 ottobre 1944. Leggi il testo vigente →

Il cittadino, che, avendo avuto notizia di un delitto contro la personalita' dello Stato, per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, non ne fa immediatamente denuncia all'Autorita' indicata nell'articolo 361, e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire mille a diecimila.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 5 ottobre 1944

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art364 · fonte del testo

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