Art. 287 c.p. — Usurpazione di potere politico o di comando militare

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 5 ottobre 1944. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell'esercitarlo indebitamente, e' punito con la reclusione da sei a quindici anni.

[2]Alla stessa pena soggiace chiunque indebitamente assume un alto comando militare.

[3]Se il fatto e' commesso in tempo di guerra, il colpevole e' punito con l'ergastolo; ed e' punito con la morte, se il fatto ha compromesso l'esito delle operazioni militari.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 5 ottobre 1944

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art287 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari