Art. 270-ter c.p. — Assistenza agli associati
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[1]((Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, da' rifugio o fornisce vitto, ospitalita', mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis e' punito con la reclusione fino a quattro anni.
[2]La pena e' aumentata se l'assistenza e' prestata continuativamente.
[3]Non e' punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto)).
Testo in vigore dal 19 dicembre 2001 al 21 aprile 2015
