Art. 270-ter c.p. — Assistenza agli associati

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 dicembre 2001 al 21 aprile 2015. Leggi il testo vigente →

[1]((Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, da' rifugio o fornisce vitto, ospitalita', mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis e' punito con la reclusione fino a quattro anni.

[2]La pena e' aumentata se l'assistenza e' prestata continuativamente.

[3]Non e' punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto)).

Testo in vigore dal 19 dicembre 2001 al 21 aprile 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art270ter · fonte del testo

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