Art. 253 c.p. — Distruzione o sabotaggio di opere militari

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[1]Chiunque distrugge, o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato e' punito con la reclusione non inferiore a otto anni.

[2]Si applica la pena di morte:

[3]1° se il fatto e' commesso nell'interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano;

[4]2° se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 5 ottobre 1944

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 15/1974

    Altra decisione
    23 gennaio 1974

    ordina la restituzione degli atti al giudice istruttore del tribunale di Milano. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REAL…

    Art. 253 c.p. · Art. 277 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Devo ora render ragione di una modificazione relativa alla perdita della cittadinanza (art. 253 del progetto; 246 del codice). Per la grande maggioranza dei delitti contro la personalità dello Stato (titolo I, libro II), non si esige nel soggetto attivo la qualità di cittadino italiano, e però questi delitti sono punibili quando vengono commessi (dovunque) sia da un cittadino, sia da uno straniero (articoli 6 e 7). È invece richiesta la qualità di cittadino nei delitti: di portare le armi contro lo Stato (art. 242); di corruzione del cittadino da parte dello straniero (art. 246); di commercio col nemico, per il quale, però, è punibile anche lo straniero in quanto dimori in Italia (art. 250); di attività antinazionale del cittadino all'estero (art. 269), e di accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico (art. 275). Ora, la cittadinanza essendo requisito della nozione di tali delitti, non sarebbe per essi punibile chi ha perduto la cittadinanza, se non provvedesse una disposizione espressa. Due disposizioni, l'una generale, l'altra speciale, conteneva il progetto definitivo, dirette al fine di rendere punibile l'ex-cittadino per quei delitti contro la personalità dello Stato che la legge prevede come perpetrabili soltanto dal cittadino. L'articolo 253 del progetto (246 del codice) stabiliva che, per gli effetti delle disposizioni riguardanti i delitti contro la personalità dello Stato, sotto la denominazione di cittadini italiani sono compresi anche coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana per effetto di condanna penale o di provvedimento dell'Autorità amministrativa. L'articolo 249 del progetto (242 del codice), invece, reprimendo il fatto del cittadino che porta le armi contro la patria, disponeva che «le stesse pene si applicano anche quando il colpevole aveva perduto la cittadinanza italiana» per qualsiasi causa. Ho considerato pertanto che, se il portare le armi contro lo Stato costituisce certamente uno dei più gravi delitti contro la personalità dello Stato, anche gli altri delitti, che ho più sopra indicati, violano quei doveri elementari che sopravvivono alla perdita della cittadinanza. Questa fa venir meno alcuni obblighi giuridici verso lo Stato, ma non può far cessare quei doveri morali che sono imposti dalla stessa natura e che la legge penale può e deve far divenire giuridici. E poichè tali doveri sopravvivono alla perdita della cittadinanza, non v'è ragione di distinguere a seconda che la cittadinanza sia stata perduta per l'una o per l'altra causa. Di conseguenza, ho parificato ai cittadini, rispetto a tutti i delitti contro la personalità dello Stato che richiedono nell'agente la qualità di cittadino, coloro che abbiano perduta la cittadinanza per qualunque causa (abolendo la limitazione riguardante la condanna penale e il provvedimento amministrativo); e ho inserito questa disposizione di carattere generale nell'articolo 242.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 119

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art253 · fonte del testo

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