Codice penale

Art. 247 c.p. — Favoreggiamento bellico

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Chiunque, in tempo di guerra, tiene intelligenze con lo straniero per favorire le operazioni militari del nemico a danno dello Stato italiano, o per nuocere altrimenti alle operazioni militari dello Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti agli stessi scopi, e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni; e, se raggiunge l'intento, con la morte.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 5 ottobre 1944

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art247 · fonte del testo

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