Art. 243 c.p. — Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano
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[1]Chiunque tiene intelligenze con lo straniero affinche' uno Stato estero muova guerra o compia atti di ostilita' contro lo Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti allo stesso scopo, e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
[2]Se la guerra segue, si applica la pena di morte; se le ostilita' si verificano, si applica l'ergastolo.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 5 ottobre 1944
