Corte costituzionale

Sentenza n. 148/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1973 · relatore Leonetto Amadei

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 216 del

codice penale, promosso con ordinanza emessa il 2 agosto 1972 dal

giudice di sorveglianza del tribunale di Firenze nel procedimento per

misure di sicurezza a carico di Cosimi Ludovico, iscritta al n. 317 del

registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 279 del 25 ottobre 1972.

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1973 il Giudice

relatore Leonetto Amadei.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Cosimi Ludovico, detenuto in espiazione di pena nella casa di

reclusione di Firenze e prossimo alla scarcerazione, inoltrava, al

giudice di sorveglianza, istanza di revoca della misura di sicurezza di

assegnazione a casa di lavoro, inflittagli con la sentenza di condanna,

adducendo la sopravvenuta invalidità al lavoro.

Il giudice di sorveglianza, dato atto che, effettivamente,

l'inabilità al lavoro era sopravvenuta durante lo stato di detenzione,

e affermata la propria competenza a valutare, ex articolo 635 cod.

proc. pen., le possibili conseguenze dell'evento invalidante sulla

esecuzione della misura di sicurezza, sollevava, con ordinanza datata 2

agosto 1972, questione di legittimità costituzionale dell'art. 216

cod. pen., in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 38

della Costituzione, nella parte in cui impone o rende facoltativa

l'applicazione della casa di lavoro senza tener conto delle condizioni

fisiche del soggetto.

2. - L'ordinanza esamina l'asserito contrasto dell'articolo 216

cod. pen. con i richiamati precetti costituzionali in una diffusa

motivazione, che, nei suoi aspetti essenziali, può riassumersi nella

seguente proposizione: non può ritenersi legittima l'applicazione

della misura di sicurezza della casa di lavoro ad un soggetto in

condizioni di capacità lavorativa notevolmente ridotta, avuto riguardo

alla funzione che il lavoro è destinato ad assumere nella struttura

della misura stessa e alla particolare tutela prevista dalla

Costituzione a favore degli inabili al lavoro.

3. - Con diretto riferimento all'art. 38, secondo comma della

Costituzione, il proponente osserva che, in forza delle disposizioni

normative e regolamentari, la prestazione lavorativa imposta

all'internato non differisce, nella sostanza, da quel tipo di lavoro

subordinato in senso tecnico, destinato ad inserirsi nel vasto quadro

delle previdenze poste, a tutela dei lavoratori, dalla Costituzione.

Tale tutela, pertanto, verrebbe disattesa con la sottoposizione, senza

limitazione alcuna, ad un'attività lavorativa obbligatoria di soggetti

fisicamente non idonei ad essa.

4. - L'asserito contrasto della norma con l'art. 3, primo comma,

della Costituzione, viene presentato sotto due distinti profili, uno

specifico e l'altro generico.

Sotto l'aspetto specifico sarebbe illegittimo accomunare ad una

stessa disciplina giuridica tanto soggetti invalidi quanto soggetti

validi al lavoro. Mentre per i secondi si avrebbe una concreta

assegnazione ad un lavoro pienamente retribuito e in grado di

corrispondere al loro reinserimento nella società per i primi, invece,

l'assoggettamento ad uno sforzo fisico inaccettabile ed insostenibile,

determinerebbe un maggiore stato di frizione tra il soggetto e

l'organizzazione sociale, con un inevitabile risultato in opposizione

ai fini.

Sotto l'aspetto generico la violazione del principio d'uguaglianza

sarebbe sostanzialmente determinata dagli stessi motivi posti a base

della violazione dell'art. 38 della Costituzione. Infatti, si assume

che gli invalidi, destinatari della norma di cui all'art. 216 cod.

pen., verrebbero a trovarsi, a parità di condizioni fisiche, in

situazione giuridica diversa con gli altri invalidi che destinatari

della norma non lo sono; mentre, per il precetto costituzionale, la

invalidità dovrebbe determinare effetti comuni a tutti, incensurati o

no, delinquenti abituali o no.

5. - Il conflitto tra la norma penale e il secondo comma dell'art.

3 della Costituzione è prospettato nel senso che la misura di

sicurezza, così come è strumentalizzata dal codice vigente, non

sarebbe in grado di assolvere alla sua funzione. Lo Stato, per

legittimarla, dovrebbe rimuovere gli ostacoli di ordine economico e

sociale che, limitando di fatto l'uguaglianza dei cittadini,

impediscono il pieno sviluppo della personalità umana e determinano

quei fenomeni di conflittualità sociale che stanno, spesso, alla base

di una condotta antigiuridica.

Nessuna parte si è costituita in questa sede. Considerato in diritto :

1. - Il giudice di sorveglianza di Firenze denuncia, con

riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 38, secondo comma,

della Costituzione, la illegittimità costituzionale dell'art. 216 del

codice penale, nella parte in cui impone, o rende facoltativa,

l'applicazione della misura di sicurezza della casa di lavoro senza

alcuna limitazione attinente alle condizioni di invalidità al lavoro

del soggetto alla stessa misura sottoposto.

2. - Il contrasto tra la norma impugnata e l'art. 38 della

Costituzione è prospettato, sia pure con più ampia motivazione, negli

stessi termini delle due ordinanze che dettero luogo alla sentenza n.

167 del 1972 di questa Corte, che ha dichiarato non fondata la

sollevata questione di legittimità costituzionale. Sotto questo

aspetto, pertanto, la proposta questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata.

3. - È altresì infondata la questione nel suo riferimento

all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione.

L'art. 216 c.p. non viola il principio di eguaglianza, né sotto il

profilo generico, né sotto il profilo specifico indicati

nell'ordinanza.

Si afferma, a riguardo, che la violazione del principio di

eguaglianza, in senso generico, si avrebbe con l'assoggettare gli

invalidi al lavoro, destinatari della norma di cui all'articolo 216

c.p., ad una disciplina giuridica di coercizione in antitesi con la

posizione di tutela costituzionale propria dei lavoratori invalidi e in

quanto tali. L'assunto generalizza il concetto di eguaglianza oltre i

limiti costituzionali che ad esso sono propri. Vale osservare che, nel

raffronto prospettato, non è ravvisabile in alcun modo una identità

di situazioni giuridiche per effetto della comune condizione fisica,

che, nel caso, è estrinseca all'essenza del principio di eguaglianza.

V'è una situazione soggettiva, tipica, assorbente di ogni altra,

nell'invalido al lavoro destinatario della norma impugnata: la sua

condizione di socialmente pericoloso a causa e per effetto della sua

condotta antigiuridica. Lo stato di invalidità potrà esercitare il

suo peso ad altri fini, ma non certamente sulle conseguenze proprie di

ogni comportamento penalmente illecito.

Il principio di eguaglianza non è neppure violato sotto

l'ulteriore particolare profilo secondo il quale sarebbe

costituzionalmente illegittimo sottoporre ad uno stesso trattamento -

casa di lavoro - tanto soggetti validi, quanto soggetti invalidi,

nonostante l'identica condizione giuridica di socialmente pericolosi.

In più sentenze, questa Corte, ha preso in esame il fondamento

giuridico delle misure di sicurezza e, per ultimo, nella richiamata

sentenza n. 167 del 1972. Ha, la Corte, affermato che presupposto delle

misure di sicurezza è la pericolosità sociale del soggetto al quale

vengono applicate. Da tale presupposto non è possibile discostarsi

nello stabilire la legittimità costituzionale delle norme che

regolano, nella loro diversa articolazione, tali misure, contemplate

dall'art. 25 della Costituzione.

Le eventuali disarmonie del sistema in atto, sulle quali si

impernia e si diffonde la motivazione ampiamente critica

dell'ordinanza, non assumono rilevanza ai fini del giudizio di

costituzionalità della norma contestata e nei limiti e negli aspetti

in cui è contestata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

a) la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 216 del codice penale, sollevata, in

riferimento all'art. 38 della Costituzione, con l'ordinanza in

epigrafe;

b) non fondata la questione di legittimità costituzionale dello

stesso art. 216 del codice penale, sollevata nella richiamata

ordinanza, in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:148 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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