Corte costituzionale

Sentenza n. 167/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/11/1972 · relatore Leonetto Amadei

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 216

del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'11 novembre 1971 dal giudice di sorveglianza

del tribunale di Urbino nel procedimento per misure di sicurezza a

carico di Zoppo Bruno, iscritta al n. 84 del registro ordinanze 1972 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 104 del 19

aprile 1972;

2) ordinanza emessa il 10 settembre 1971 dal tribunale di Milano

nel procedimento per misure di sicurezza a carico di Bellissimo

Stefano, iscritta al n. 177 del registro ordinanze 1972 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del 21 giugno 1972.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 25 ottobre 1972 il Giudice relatore

Leonetto Amadei;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di procedimento per incidente di esecuzione davanti

al giudice di sorveglianza del tribunale di Urbino, Zoppo Bruno ha

sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 216 del

codice penale, in relazione agli artcoli 27, comma terzo; e 38 della

Costituzione, per avere il legislatore omesso di distinguere tra

soggetti abili e soggetti inabili al lavoro quando dispone che tutti

coloro che si trovano nelle condizioni elencate ai numeri 1, 2 e 3 del

citato art. 216 c.p., debbono essere assegnati ad una casa di lavoro o

ad una colonia agricola.

Il giudice di sorveglianza, con ordinanza 11 novembre 1971,

ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale sollevata, disponeva la trasmissione degli atti alla

Corte costituzionale, sospendendo il procedimento in corso

sull'incidente di esecuzione.

La succinta motivazione dell'ordinanza fa perno sulla

considerazione che l'art. 216 c.p. non prende in esame la "possibilità

di lavorare", ma "l'obbligo di lavorare", per cui, per "la

contraddizione che non lo consente", a tale obbligo non può essere

assoggettato l'inabile al lavoro.

2. - Nel corso della trattazione di incidente di esecuzione avverso

la sentenza del tribunale di Milano 16 aprile 1962, con la quale era

stato dichiarato delinquente abituale e assegnato ad una colonia

agricola per la durata minima prevista dalla legge, Bellissimo Stefano

ha sollevato eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 216

c.p. in relazione all'art. 27, comma terzo, della Costituzione.

Il tribunale di Milano, con ordinanza 10 settembre 1971, ritenuta

non manifestamente infondata l'eccezione, sia in relazione al terzo

comma dell'art. 27 della Costituzione, sia anche in relazione all'art.

38 della stessa, ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte

costituzionale, sospendendo il giudizio in corso.

Il collegio milanese ha basato la sua motivazione su due

considerazioni:

a) l'espressione "le pene", usata dal costituente nel comma terzo

dell'art. 27, comprende tanto le pene in senso stretto, quanto le

misure di sicurezza, per cui è da ritenersi inconcepibile una misura

di sicurezza detentiva che consista in trattamenti contrari al senso di

umanità e non tenda alla rieducazione del condannato;

b) poiché, in relazione al fine suespresso, l'assegnazione ad una

colonia agricola o ad una casa di lavoro comporta l'obbligo del lavoro,

tale obbligo dovrebbe presupporre l'idoneità dell'internato a svolgere

un'attività lavorativa. Mancando tale idoneità, l'assegnazione ad

una casa di lavoro o ad una colonia agricola di una persona inabile al

lavoro, si risolve in un trattamento contrario al senso di umanità,

non idoneo, pertanto, a rieducare l'internato.

L'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente

del Consiglio dei ministri, con atto di intervento 20 novembre 1971, ha

chiesto alla Corte costituzionale di dichiarare infondate le questioni

di legittimità costituzionale proposte.

In ordine alla prima questione sollevata, l'Avvocatura dello Stato

ha rilevato che, quantunque l'art. 27 della Costituzione si riferisca

alle pene in senso stretto e non anche alle misure di sicurezza,

tuttavia devesi riconoscere che l'attuale sistema delle misure di

sicurezza non solo non esclude, ma anzi contempla espressamente la

finalità rieducativa di esse. Osserva, altresì, che lo stesso sistema

non è tale da esigere un tipo di lavoro impossibile per colui che non

è idoneo a quel tipo di lavoro, per cui sarà sempre dato trovargli,

nell'ambito della casa di lavoro o della colonia agricola, un'attività

consona alle sue capacità e alle sue possibilità.

D'altra parte, qualora, sempre a parere dell'Avvocatura, si

presentasse all'attenzione del giudice il caso di un delinquente

abituale, non capace di svolgere alcuna attività, ciò non

costituirebbe problema di legittimità costituzionale ma di politica

legislativa, anche se, allo stato, il caso sarebbe risolvibile

attraverso l'applicazione dell'art. 207, ultimo comma, c.p. (revoca

della misura di sicurezza da parte del Ministro della giustizia).

Per quanto attiene all'asserita violazione dell'art. 38 della

Costituzione, l'Avvocatura dello Stato non ritiene che possa parlarsi

di violazione di tale norma costituzionale tenuto conto che il

sottoposto a misura di sicurezza, oltre a fruire di tutte le

prestazioni che lo Stato gli assicura per lo status in cui si trova,

gode, anche, della pensione erogata dall'INPS. Considerato in diritto :

1. - Le due ordinanze investono la costituzionalità

dell'applicazione della misura di sicurezza detentiva dell'assegnazione

ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro a soggetti fisicamente

debilitati, sotto il profilo che, non essendo tali soggetti capaci di

svolgere un'attività lavorativa, l'applicazione stessa si risolve in

una violazione degli artt. 27, terzo comma, e 38 della Costituzione.

La questione non è fondata.

2. - Il presupposto delle misure di sicurezza, nella loro diversa

articolazione, poggia sulla pericolosità sociale del soggetto al quale

vengono applicate. Esse non hanno carattere punitivo - e ciò le

differenzia ontologicamente dalle pene -, ma solo funzione di

prevenzione e difesa sociale. Tale differenziazione non viene meno

neppure quando esse, come nella specie, statuiscono una limitazione

della libertà personale. Ciò non toglie che a dette misure siano

estensibili le garanzie costituzionali previste in tema di riduzione

della libertà personale e, quindi, quantunque non vi sia nella norma

costituzionale un diretto riferimento ad esse, anche le disposizioni

contenute nell'art. 27, terzo comma, della Costituzione, richiamate

nelle due ordinanze.

In sostanza, qualsiasi intervento coercitivo in tema di libertà

personale, ricollegabile al fatto reato, sia pure ai fini di una

prevenzione speciale, come è quello delle misure di sicurezza, non

può sottrarsi a finalità socialmente apprezzabili, quali il senso di

umanità nel trattamento e la possibilità di determinare nel soggetto

colpito un impulso diretto al suo recupero sociale.

L'indirizzare il sottoposto a misure di sicurezza detentiva ad una

attività lavorativa è uno dei tanti aspetti in cui si sostanzia il

processo di recupero e di riadattamento sociale.

Per quanto attiene alla misura di sicurezza della assegnazione ad

una colonia agricola o ad una casa di lavoro, la scelta dell'una o

dell'altra spetta al giudice, il quale deve valutare, in funzione di

tale scelta, le particolari attitudini e le possibilità del sottoposto

anche in relazione alle sue condizioni fisiche.

Tanto la colonia agricola, quanto la casa di lavoro offrono la

possibilità di porre a disposizione del soggetto aspetti diversi e

articolati di attività lavorative, anche minime, proprie di una

comunità di lavoro autonomamente organizzata.

Tale possibilità viene meno solo nel caso in cui il soggetto sia

incapace di azione e di movimento. In questa ipotesi, però, la legge

offre opportuno valido rimedio, in quanto, se le condizioni fisiche del

soggetto sono tali da far venir meno in concreto la probabilità che

commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati, ben può trovare

applicazione, secondo il rilievo dell'Avvocatura dello Stato, l'ultimo

comma dell'art. 207 del codice penale. Infatti, tanto l'interessato,

quanto il giudice di sorveglianza possono rivolgersi al Ministro della

giustizia al fine di provocare la revoca della misura di sicurezza,

prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima

stabilita dalla legge.

Peraltro, non sempre può trovare applicazione l'ultimo comma

dell'art. 207 del codice penale. Soggetti nella fisica impossibilità

di agire, ben possono svolgere attività promotrice e direttiva nel

complesso quadro delle manifestazioni penalmente illecite.

La pericolosità di tali soggetti deve essere necessariamente

preveduta. In sostanza se il lavoro è il mezzo più idoneo per

conseguire il riadattamento sociale del soggetto, tuttavia

l'impossibilità fisica di questi a potervi attendere, non può far

venir meno il fondamento giuridico su cui poggia la misura di sicurezza

detentiva, quello di impedire che la persona socialmente pericolosa

possa continuare liberamente a delinquere. Il lavoro è un aspetto

dell'umanizzazione del trattamento, ma non è il solo. Atteso il

fondamento giuridico delle misure di sicurezza, il problema sollevato

rientra nel quadro delle attribuzioni della direzione generale degli

istituti di prevenzione e pena sulla base delle disposizioni contenute

nel regolamento carcerario (artt. 271 e 272).

Eventuali disfunzioni nel settore amministrativo non possono

formare oggetto di un giudizio costituzionale, a meno che esse

direttamente o indirettamente siano determinate da una ambigua

formulazione di legge che si presti ad una interpretazione contrastante

con le norme costituzionali. Quando la legge offre garanzia sul piano

della legittimità costituzionale è compito del potere esecutivo

rimuovere ogni disfunzione che si manifesti sul piano organizzativo.

3. - È da rilevare, infine, che le questioni prospettate nelle due

ordinanze non investono l'art. 38 della Costituzione. L'inabile al

lavoro, colpito da una delle due misure di sicurezza contemplate, non

perde affatto i diritti previsti dall'art. 38, in forza del quale ogni

cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere

ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

Se questo la norma penale escludesse o si prestasse, nella sua

interpretazione, ad escludere, fondamento assumerebbe la invocata

eccezione; ma in effetti essa non arriva e non può arrivare a tanto.

Essa non toglie all'inabile colpito dalla misura di sicurezza quei

diritti riconosciuti dall'art. 38 a qualsiasi cittadino ove ne

ricorrano i presupposti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 216 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt.

27, terzo comma, e 38 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGT OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:167 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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