Art. 149 c.p. — Consiglio di patronato e Cassa delle ammende
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[1]Presso ciascun tribunale e' costituito un Consiglio di patronato, al quale sono conferite le attribuzioni seguenti:
[2]1° prestare assistenza ai liberati dal carcere, agevolandoli, se occorre, nel trovare stabile lavoro;
[3]2° prestare assistenza alle famiglie di coloro che sono detenuti, con ogni forma di soccorso e, eccezionalmente, anche con sussidi in denaro.
[4]Alle spese necessarie per l'opera di assistenza dei Consigli di patronato provvede la Cassa delle ammende.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 24 agosto 1975
