Art. 143 c.p. — Ripartizione dei condannati negli stabilimenti penitenziari

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 24 agosto 1975. Leggi il testo vigente →

In ogni stabilimento penitenziario, ordinario o speciale, si tien conto, nella ripartizione dei condannati, della recidiva e dell'indole del reato.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 24 agosto 1975

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 232/1976

    Altra decisione
    24 novembre 1976

    ordina che gli atti relativi alle ordinanze indicate in epigrafe Vengano restituiti ai tribunali di Larino, di Roma, di Como, di Benevento, di Crotone e di Lanciano, alla Corte d'appello di Venezia e alla Corte suprema di cassazione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1976. F.to: PAOLO ROSSI -…

    Art. 110 c.p. · Art. 45 Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi · Art. 32 cost. · Art. 41 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art143 · fonte del testo

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