Art. 141 c.p. — Esecuzione delle pene detentive. Stabilimenti speciali
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[1]Le pene detentive per delitti si scontano in stabilimenti speciali, per ciascuna delle seguenti categorie di condannati:
[2]1° delinquenti abituali o professionali o per tendenza;
[3]2° condannati a pena diminuita per infermita' psichica, o per sordomutismo, o per cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti; ubriachi abituali e persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti.
[4]I condannati indicati nel numero 2° sono sottoposti, qualora occorra, anche a un regime di cura.
[5]Se concorrono in uno stesso condannato condizioni personali diverse, il giudice stabilisce in quale degli stabilimenti speciali debba scontarsi la pena. La decisione puo' essere modificata durante l'esecuzione della pena.
[6]La pena dell'arresto si sconta, dalle suindicate categorie di condannati e dai contravventori abituali o professionali, in sezioni speciali degli stabilimenti destinati alla esecuzione della pena predetta.
[7]Le donne scontano la pena detentiva in stabilimenti distinti da quelli destinati agli uomini.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 24 agosto 1975
