Codice penale

Art. 100 c.p. — Recidiva facoltativa

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 12 aprile 1974. Leggi il testo vigente →

Il giudice, salvo che si tratti di reati della stessa indole, ha facolta' di escludere la recidiva fra delitti e contravvenzioni, ovvero fra delitti dolosi o preterintenzionali e delitti colposi, ovvero fra contravvenzioni.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 12 aprile 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art100 · fonte del testo

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