Art. 73 codice privacy — Altre finalità in ambito amministrativo e sociale

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Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attivita' che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalita' socio-assistenziali, con particolare riferimento a:

  • a)interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare;
  • b)interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto;
  • c)assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie;
  • d)indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche internazionale;
  • e)compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;
  • f)iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi;
  • g)interventi in tema di barriere architettoniche. Si considerano, altresi', di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attivita' che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalita':
  • a)di gestione di asili nido;
  • b)concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico;
  • c)ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con particolare riferimento all'organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive o all'uso di beni immobili o all'occupazione di suolo pubblico;
  • d)di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
  • e)relative alla leva militare;
  • f)di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto dall'articolo 53, con particolare riferimento ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del suolo;
  • g)degli uffici per le relazioni con il pubblico;
  • h)in materia di protezione civile;
  • i)di supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro, in particolare a cura di centri di iniziativa locale per l'occupazione e di sportelli-lavoro;
  • l)dei difensori civici regionali e locali.

Testo in vigore dal 29 luglio 2003 al 19 settembre 2018

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art73 · fonte del testo

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