Art. 73 codice privacy — Altre finalità in ambito amministrativo e sociale
Articolo abrogato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
Abrogato dal 19 settembre 2018
Articolo abrogato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
Abrogato dal 19 settembre 2018
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2 versioni dal 2003
Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 2003 al 19 settembre 2018. 315 parole tolte, 10 parole aggiunte in 18 capoversi.
tolto: Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attivita' che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalita' socio-assistenziali, con particolare riferimento a:
tolto: a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare;
tolto: b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto;
tolto: c) assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie;
tolto: d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche internazionale;
tolto: e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;
tolto: f) iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi;
tolto: g) interventi in tema di barriere architettoniche. Si considerano, altresi', di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attivita' che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalita':
tolto: a) di gestione di asili nido;
tolto: b) concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico;
tolto: c) ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con particolare riferimento all'organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive o all'uso di beni immobili o all'occupazione di suolo pubblico;
tolto: d) di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
tolto: e) relative alla leva militare;
tolto: f) di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto dall'articolo 53, con particolare riferimento ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del suolo;
tolto: g) degli uffici per le relazioni con il pubblico;
tolto: h) in materia di protezione civile;
tolto: i) di supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro, in particolare a cura di centri di iniziativa locale per l'occupazione e di sportelli-lavoro;
tolto: l) dei difensori civici regionali e locali.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art73 · fonte del testo
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