Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 278/2013

    Ha colpito questo articolo
    22 novembre 2013

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2 e 3 Cost., l'art. 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'art. 177, comma 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nella parte in cui non prevede - attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza - la possibilità per il giudice di interpellare la madre - che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 - sulla richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione. Va riaffermato il nucleo fondante della scelta adottata nella sentenza n. 425 del 2005, volto a preservare i valori di primario risalto, quali la salvaguardia della vita e della salute, essendo questi, in definitiva, i beni di primario rilievo presenti sullo sfondo di una scelta di sistema improntata nel senso di favorire, per sé stessa, la genitorialità naturale. Ma, in questa prospettiva, anche il diritto del figlio a conoscere le proprie origini - e ad accedere alla propria storia parentale - costituisce un elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona, come pure riconosciuto in varie pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo. E il relativo bisogno di conoscenza rappresenta uno di quegli aspetti della personalità che possono condizionare l'intimo atteggiamento e la stessa vita di relazione di una persona in quanto tale. In questa situazione, Tuttavia, la disciplina all'esame è censurabile per la sua eccessiva rigidità. Il vulnus è, dunque, rappresentato dalla irreversibilità del segreto, la quale, per quel che si è detto, si pone in contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost., e deve conseguentemente essere rimossa. Restano assorbiti i motivi di censura formulati in riferimento agli ulteriori parametri. Sarà compito del legislatore introdurre apposite disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata e, nello stesso tempo, a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all'anonimato, secondo scelte procedimentali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso, anche da parte degli uffici competenti, ai dati di tipo identificativo, agli effetti della verifica di cui innanzi si è detto. - Per la dichiarazione di non fondatezza di una questione di legittimità costituzionale relativa alle medesime norme esaminate nella sentenza di cui alla massima, censurate in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost.: sentenza n. 425 del 2005.

    Art. 28 adozione · Art. 177 codice privacy · Art. 2 Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo

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  • Sentenza n. 425/2005

    Questione infondata
    25 novembre 2005

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184, nel testo modificato dall’art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, censurata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui esclude la possibilità di autorizzare l’adottato all’accesso alle informazioni sulle origini senza avere previamente verificato la persistenza della volontà di non essere nominata da parte della madre biologica. La norma impugnata, che mira a tutelare la gestante che abbia deciso di non tenere con sé il bambino, non prevede per la tutela dell’anonimato della madre nessun tipo di limitazione, in quanto intende, da un lato, assicurare che il parto avvenga in condizioni ottimali e, dall’altro, distogliere la donna da decisioni irreparabili. La norma, perseguendo questa duplice finalità, è espressione di una ragionevole valutazione comparativa dei diritti inviolabili dei soggetti della vicenda e non si pone in contrasto con gli artt. 2 e 32 della Costituzione. Non sussiste neppure la violazione dell’art. 3 della Costituzione sotto il profilo dell’irragionevole disparità fra l’adottato nato da donna che abbia dichiarato di non voler essere nominata e l’adottato figlio di genitori che non abbiano reso alcuna dichiarazione al riguardo: la diversità di disciplina non è, infatti, ingiustificata, dal momento che solo la prima ipotesi, e non anche la seconda, è caratterizzata dal rapporto conflittuale fra il diritto dell’adottato alla propria identità personale e quello della madre al rispetto della sua volontà di anonimato.

    Art. 28 adozione · Art. 177 codice privacy · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 19 settembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 2003 al 19 settembre 2018. 244 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Il comune puo' utilizzare gli elenchi di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per esclusivo uso di pubblica utilita' anche in caso di applicazione della disciplina in materia di comunicazione istituzionale. Il comma 7 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "7. L'accesso alle informazioni non e' consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.". Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e' consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell'atto. Nel primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono soppresse le lettere d) ed e). Nell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il quinto comma e' sostituto dal seguente: "Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalita' di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.".aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art177 · fonte del testo

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