Art. 176 codice privacy — Soggetti pubblici
Articolo abrogato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
Abrogato dal 19 settembre 2018
Articolo abrogato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
Abrogato dal 19 settembre 2018
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2003
Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 2003 al 19 settembre 2018. 271 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Nell'articolo 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: "mediante strumenti informatici" sono inserite le seguenti: ", fuori dei casi di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono,". Nell'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.". L'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "1. E' istituito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle politiche del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza di giudizio.". Al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione continuano ad applicarsi l'articolo 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche' le vigenti modalita' di finanziamento nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. L'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "1. Il Centro nazionale propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'adozione di regolamenti concernenti la sua organizzazione, il suo funzionamento, l'amministrazione del personale, l'ordinamento delle carriere, nonche' la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto.". La denominazione: "Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione" contenuta nella vigente normativa e' sostituita dalla seguente: "Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione".aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art176 · fonte del testo
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