Art. 173 codice privacy — Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen

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La legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione all'accordo di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione, e' cosi' modificata:

  • a)il comma 2 dell'articolo 9 e' sostituito dal seguente: "2. Le richieste di accesso, rettifica o cancellazione, nonche' di verifica, di cui, rispettivamente, agli articoli 109, 110 e 114, paragrafo 2, della Convenzione, sono rivolte all'autorita' di cui al comma 1.";
  • b)il comma 2 dell'articolo 10 e' soppresso;
  • c)l'articolo 11 e' sostituito dal seguente: "11. 1. L'autorita' di controllo di cui all'articolo 114 della Convenzione e' il Garante per la protezione dei dati personali. Nell'esercizio dei compiti ad esso demandati per legge, il Garante esercita il controllo sui trattamenti di dati in applicazione della Convenzione ed esegue le verifiche previste nel medesimo articolo 114, anche su segnalazione o reclamo dell'interessato all'esito di un inidoneo riscontro alla richiesta rivolta ai sensi dell'articolo 9, comma 2, quando non e' possibile fornire al medesimo interessato una risposta sulla base degli elementi forniti dall'autorita' di cui all'articolo 9, comma 1. 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 10, comma 5, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.";
  • d)l'articolo 12 e' abrogato.

Testo in vigore dal 29 luglio 2003 al 19 settembre 2018

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art173 · fonte del testo

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