Art. 160 codice privacy — Particolari accertamenti

(( Per i trattamenti di dati personali di cui all'articolo 58, gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un componente designato dal Garante. Se il trattamento non risulta conforme alle norme del Regolamento ovvero alle disposizioni di legge o di Regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento e' stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo e' fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, se cio' non pregiudica azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione di reati o ricorrono motivi di difesa o di sicurezza dello Stato. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario in ragione della specificita' della verifica, il componente designato puo' farsi assistere da personale specializzato tenuto al segreto su cio' di cui sono venuti a conoscenza in ordine a notizie che devono rimanere segrete. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalita' tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un numero delimitato di addetti all'Ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal Regolamento di cui all'articolo 156, comma 3, lettera a). 4. Per gli accertamenti di cui al comma 3 relativi agli organismi di informazione e di sicurezza e ai dati coperti da segreto di Stato il componente designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.)) 39

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101

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Il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 ha disposto (con l'art. 22, comma 10) che "La disposizione di cui all'articolo 160, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, nella parte in cui ha riguardo ai dati coperti da segreto di Stato, si applica fino alla data di entrata in vigore della disciplina relativa alle modalita' di opposizione al Garante per la protezione dei dati personali del segreto di Stato".

Testo vigente dal 19 settembre 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 settembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 2003 al 19 settembre 2018. 112 parole tolte, 33 parole aggiunte.

Per i trattamenti di dati personali tolto: indicati nei titoli I, II e III della Parte II aggiunto: di cui all'articolo 58, gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un componente designato dal Garante. Se il trattamento non risulta conforme alle aggiunto: norme del Regolamento ovvero alle disposizioni di legge o di tolto: regolamento aggiunto: Regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni … della verifica, il componente designato puo' farsi assistere da personale specializzato tenuto al segreto tolto: ai sensi dell'articolo 156, comma 8 aggiunto: su cio' di cui sono venuti a conoscenza in ordine a notizie che devono rimanere segrete. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalita' tali da assicurarne … numero delimitato di addetti all'Ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal tolto: regolamento aggiunto: Regolamento di cui all'articolo 156, comma 3, lettera a). aggiunto: 4. Per gli accertamenti aggiunto: di cui al comma 3 relativi agli organismi di informazione e di sicurezza e ai dati coperti da … visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garantetolto: . Nell'effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo nei riguardi di uffici giudiziari, il Garante adotta idonee modalita' nel rispetto delle reciproche attribuzioni e della particolare collocazione istituzionale dell'organo procedente. Gli accertamenti riferiti ad atti di indagine coperti dal segreto sono differiti, se vi e' richiesta dell'organo procedente, al momento in cui cessa il segreto. La validita', l'efficacia e l'utilizzabilita' di atti, documenti e provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali nella materia civile e penale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101

    Il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 ha disposto (con l'art. 22, comma 10) che "La disposizione di cui all'articolo 160, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, nella parte in cui ha riguardo ai dati coperti da segreto di Stato, si applica fino alla data di entrata in vigore della disciplina relativa alle modalita' di opposizione al Garante per la protezione dei dati personali del segreto di Stato".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art160 · fonte del testo

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