Art. 110-bis codice privacy — Trattamento ulteriore da parte di terzi dei dati personali a fini di ricerca scientifica o a fini statistici

Il Garante puo' autorizzare il trattamento ulteriore di dati personali, compresi quelli dei trattamenti speciali di cui all'articolo 9 del Regolamento, a fini di ricerca scientifica o a fini statistici da parte di soggetti terzi che svolgano principalmente tali attivita' quando, a causa di particolari ragioni, informare gli interessati risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalita' della ricerca, a condizione che siano adottate misure appropriate per tutelare i diritti, le liberta' e i legittimi interessi dell'interessato, in conformita' all'articolo 89 del Regolamento, comprese forme preventive di minimizzazione e di anonimizzazione dei dati. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione o anche successivamente, sulla base di eventuali verifiche, il Garante stabilisce le condizioni e le misure necessarie ad assicurare adeguate garanzie a tutela degli interessati nell'ambito del trattamento ulteriore dei dati personali da parte di terzi, anche sotto il profilo della loro sicurezza. Il trattamento ulteriore di dati personali da parte di terzi per le finalita' di cui al presente articolo puo' essere autorizzato dal Garante anche mediante provvedimenti generali, adottati d'ufficio e anche in relazione a determinate categorie di titolari e di trattamenti, con i quali sono stabilite le condizioni dell'ulteriore trattamento e prescritte le misure necessarie per assicurare adeguate garanzie a tutela degli interessati. I provvedimenti adottati a norma del presente comma sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Non costituisce trattamento ulteriore da parte di terzi il trattamento dei dati personali raccolti per l'attivita' clinica, a fini di ricerca, da parte degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, pubblici e privati, in ragione del carattere strumentale dell'attivita' di assistenza sanitaria svolta dai predetti istituti rispetto alla ricerca, nell'osservanza di quanto previsto dall'articolo 89 del Regolamento.

Testo vigente dal 19 settembre 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 settembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 12 dicembre 2017 al 19 settembre 2018. 33 parole tolte, 235 parole aggiunte.

tolto: Nell'ambito delle finalita'aggiunto: Il Garante puo' autorizzare il trattamento ulteriore di dati personali, compresi quelli dei trattamenti speciali di cui all'articolo 9 del Regolamento, a fini di ricerca scientifica tolto: ovvero per scopi statistici puo' essere autorizzato dal Garante il riutilizzo dei dati, anche sensibili, ad esclusione di quelli genetici aggiunto: o a fini statistici da parte di soggetti terzi che svolgano principalmente tali attivita' quando, a causa di particolari ragioni, informare gli interessati risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalita' della ricerca, a condizione che siano adottate aggiunto: misure appropriate per tutelare i diritti, le liberta' e i legittimi interessi dell'interessato, in conformita' all'articolo 89 del Regolamento, comprese forme preventive di minimizzazione e di anonimizzazione dei dati tolto: ritenute idonee a tutela degli interessati. 2.aggiunto: . Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, … e le misure necessarie ad assicurare adeguate garanzie a tutela degli interessati nell'ambito del tolto: riutilizzo dei dati aggiunto: trattamento ulteriore dei dati personali da parte di terzi, anche sotto il profilo della loro sicurezzaaggiunto: . Il trattamento ulteriore di dati personali da parte di terzi per le finalita' di cui al presente articolo puo' essere autorizzato dal Garante anche mediante provvedimenti generali, adottati d'ufficio e anche in relazione a determinate categorie di titolari e di trattamenti, con i quali sono stabilite le condizioni dell'ulteriore trattamento e prescritte le misure necessarie per assicurare adeguate garanzie a tutela degli interessati. I provvedimenti adottati a norma del presente comma sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Non costituisce trattamento ulteriore da parte di terzi il trattamento dei dati personali raccolti per l'attivita' clinica, a fini di ricerca, da parte degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, pubblici e privati, in ragione del carattere strumentale dell'attivita' di assistenza sanitaria svolta dai predetti istituti rispetto alla ricerca, nell'osservanza di quanto previsto dall'articolo 89 del Regolamento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art110bis · fonte del testo

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