Art. 147 codice privacy — Presentazione del ricorso

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Il ricorso e' proposto nei confronti del titolare e indica:

  • a)gli estremi identificativi del ricorrente, dell'eventuale procuratore speciale, del titolare e, ove conosciuto, del responsabile eventualmente designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7;
  • b)la data della richiesta presentata al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1, oppure del pregiudizio imminente ed irreparabile che permette di prescindere dalla richiesta medesima;
  • c)gli elementi posti a fondamento della domanda;
  • d)il provvedimento richiesto al Garante;
  • e)il domicilio eletto ai fini del procedimento. Il ricorso e' sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore speciale e reca in allegato:
  • a)la copia della richiesta rivolta al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1;
  • b)l'eventuale procura;
  • c)la prova del versamento dei diritti di segreteria. Al ricorso e' unita, altresi', la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'indicazione di un recapito per l'invio di comunicazioni al ricorrente o al procuratore speciale mediante posta elettronica, telefax o telefono. Il ricorso e' rivolto al Garante e la relativa sottoscrizione e' autenticata. L'autenticazione non e' richiesta se la sottoscrizione e' apposta presso l'Ufficio del Garante o da un procuratore speciale iscritto all'albo degli avvocati al quale la procura e' conferita ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, ovvero con firma digitale in conformita' alla normativa vigente. Il ricorso e' validamente proposto solo se e' trasmesso con plico raccomandato, oppure per via telematica osservando le modalita' relative alla sottoscrizione con firma digitale e alla conferma del ricevimento prescritte ai sensi dell'articolo 38, comma 2, ovvero presentato direttamente presso l'Ufficio del Garante.

Testo in vigore dal 29 luglio 2003 al 19 settembre 2018

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art147 · fonte del testo

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