Art. 149 codice privacy — Procedimento relativo al ricorso
Articolo abrogato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
Abrogato dal 19 settembre 2018
Articolo abrogato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
Abrogato dal 19 settembre 2018
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Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 2003
Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 2003 al 19 settembre 2018. 428 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Fuori dei casi in cui e' dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, il ricorso e' comunicato al titolare entro tre giorni a cura dell'Ufficio del Garante, con invito ad esercitare entro dieci giorni dal suo ricevimento la facolta' di comunicare al ricorrente e all'Ufficio la propria eventuale adesione spontanea. L'invito e' comunicato al titolare per il tramite del responsabile eventualmente designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, ove indicato nel ricorso. In caso di adesione spontanea e' dichiarato non luogo a provvedere. Se il ricorrente lo richiede, e' determinato in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico della controparte o compensati per giusti motivi anche parzialmente. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile di cui al comma 1 e l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facolta' di presentare memorie o documenti. A tal fine l'invito di cui al comma 1 e' trasmesso anche al ricorrente e reca l'indicazione del termine entro il quale il titolare, il medesimo responsabile e l'interessato possono presentare memorie e documenti, nonche' della data in cui tali soggetti possono essere sentiti in contraddittorio anche mediante idonea tecnica audiovisiva. Nel procedimento il ricorrente puo' precisare la domanda nei limiti di quanto chiesto con il ricorso o a seguito di eccezioni formulate dal titolare. Il Garante puo' disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di una o piu' perizie. Il provvedimento che le dispone precisa il contenuto dell'incarico e il termine per la sua esecuzione, ed e' comunicato alle parti le quali possono presenziare alle operazioni personalmente o tramite procuratori o consulenti designati. Il provvedimento dispone inoltre in ordine all'anticipazione delle spese della perizia. Nel procedimento, il titolare e il responsabile di cui al comma 1 possono essere assistiti da un procuratore o da altra persona di fiducia. Se gli accertamenti risultano particolarmente complessi o vi e' l'assenso delle parti il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 150, comma 2, puo' essere prorogato per un periodo non superiore ad ulteriori quaranta giorni. Il decorso dei termini previsti dall'articolo 150, comma 2 e dall'articolo 151 e' sospeso di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Se il decorso ha inizio durante tale periodo, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo medesimo. La sospensione non opera nei casi in cui sussiste il pregiudizio di cui all'articolo 146, comma 1, e non preclude l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 150, comma 1.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art149 · fonte del testo
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