Art. 130 codice privacy — Comunicazioni indesiderate

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L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale e' consentito con il consenso dell'interessato. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalita' ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalita' di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 23 e 24 ((nonche' ai sensi di quanto previsto dal comma 3-bis del presente articolo)). ((3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 129, il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1, mediante l'impiego del telefono per le finalita' di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), e' consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalita' semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale e' intestatario in un registro pubblico delle opposizioni.)) 20 ((3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis e' istituito con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, nonche', per i relativi profili di competenza, il parere dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, che si esprime entro il medesimo termine, secondo i seguenti criteri e principi generali:

  • e)disciplina delle tempistiche e delle modalita' dell'iscrizione al registro, senza distinzione di settore di attivita' o di categoria merceologica, e del relativo aggiornamento, nonche' del correlativo periodo massimo di utilizzabilita' dei dati verificati nel registro medesimo, prevedendosi che l'iscrizione abbia durata indefinita e sia revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di facile utilizzo e gratuitamente; f)obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di dati per le finalita' di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), di garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e di fornire all'utente idonee informative, in particolare sulla possibilita' e sulle modalita' di iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti;
  • g)previsione che l'iscrizione nel registro non precluda i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e trattati nel rispetto degli articoli 23 e 24)) (( La vigilanza e il controllo sull'organizzazione e il funzionamento del registro di cui al comma 3-bis e sul trattamento dei dati sono attribuiti al Garante. )) Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, puo' non richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L'interessato, al momento della raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le finalita' di cui al presente comma, e' informato della possibilita' di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente. E' vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per le finalita' di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l'identita' del mittente o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l'interessato possa esercitare i diritti di cui all'articolo 7. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante puo', provvedendo ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera b), altresi' prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono stati inviate le comunicazioni.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

20

Il D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 2009, n. 166, ha disposto (con l'art. 20-bis comma 2) che il registro previsto dal comma 3-bis del presente articolo, e' istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto presente decreto. Fino al suddetto termine, restano in vigore i provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154 del D.Lgs 196/2003.

Testo in vigore dal 25 novembre 2009 al 13 luglio 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 novembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 2003 al 25 novembre 2009. 328 parole aggiunte in 3 capoversi.

… diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 23 e 24 aggiunto: nonche' ai sensi di quanto previsto dal comma 3-bis del presente articolo. 3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 129, il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1, mediante l'impiego del telefono per le finalita' di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), e' consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalita' semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale e' intestatario in un registro pubblico delle opposizioni. 3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis e' istituito con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, nonche', per i relativi profili di competenza, il parere dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, che si esprime entro il medesimo termine, secondo i seguenti criteri e principi generali:

aggiunto: e) disciplina delle tempistiche e delle modalita' dell'iscrizione al registro, senza distinzione di settore di attivita' o di categoria merceologica, e del relativo aggiornamento, nonche' del correlativo periodo massimo di utilizzabilita' dei dati verificati nel registro medesimo, prevedendosi che l'iscrizione abbia durata indefinita e sia revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di facile utilizzo e gratuitamente; f)obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di dati per le finalita' di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), di garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e di fornire all'utente idonee informative, in particolare sulla possibilita' e sulle modalita' di iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti;

aggiunto: g) previsione che l'iscrizione nel registro non precluda i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e trattati nel rispetto degli articoli 23 e 24 La vigilanza e il controllo sull'organizzazione e il funzionamento del registro di cui al comma 3-bis e sul trattamento dei dati sono attribuiti al Garante. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento utilizza, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 2009, n. 166, ha disposto (con l'art. 20-bis comma 2) che il registro previsto dal comma 3-bis del presente articolo, e' istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto presente decreto. Fino al suddetto termine, restano in vigore i provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154 del D.Lgs 196/2003.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art130 · fonte del testo

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