Dopo l'articolo 740 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti: «Art. 740-bis (Devoluzione ad uno Stato estero delle cose confiscate). - 1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo Stato, le cose confiscate con sentenza definitiva o con altro provvedimento irrevocabile sono devolute allo Stato estero nel quale e' stata pronunciata la sentenza ovvero e' stato adottato il provvedimento di confisca. 2. La devoluzione di cui al comma 1 e' ordinata quando ricorrono i seguenti presupposti:

  • a)lo Stato estero ne ha fatto espressa richiesta;
  • b)la sentenza ovvero il provvedimento di cui al comma 1 sono stati riconosciuti nello Stato ai sensi degli articoli 731, 733 e 734. Art. 740-ter (Ordine di devoluzione). - 1. La Corte di appello, nel deliberare il riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento di confisca, ordina la devoluzione delle cose confiscate ai sensi dell'articolo 740-bis. 2. Copia del provvedimento e' immediatamente trasmessa al Ministro della giustizia, che concorda le modalita' della devoluzione con lo Stato richiedente.».

Testo vigente dal 14 agosto 2009

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 95/2025

    Parametro
    3 luglio 2025

    riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 9 agosto 2024, n. 114 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare), sollevate, complessivamente in riferimento agli artt. 3, 11 e 97 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza pre…

    Art. 1 Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare · Art. 3 cost. · Art. 11 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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