Art. 728 c.p.p. — Immunità temporanea della persona citata
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1988 al 31 ottobre 2017. Leggi il testo vigente →
Nei casi in cui la rogatoria ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all'autorita' giudiziaria italiana, la persona citata, qualora compaia, non puo' essere sottoposta a restrizione della liberta' personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza ne' assoggettata ad altre misure restrittive della liberta' personale per fatti anteriori alla notifica della citazione. L'immunita' prevista dal comma 1 cessa qualora il testimone, il perito o l'imputato, avendone avuta la possibilita', non ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non e' piu' richiesta dall'autorita' giudiziaria ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 31 ottobre 2017
