Art. 703 c.p.p. — Accertamenti del procuratore generale

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(( Il Ministro della giustizia quando ritiene di dare corso alla domanda di estradizione, la trasmette entro trenta giorni dal ricevimento con i documenti che vi sono allegati al procuratore generale presso la corte di appello competente a norma dell'articolo 701, comma 4. )) (( Salvo che si sia gia' provveduto a norma dell'articolo 717, il procuratore generale, ricevuta la domanda, dispone la comparizione davanti a se' dell'interessato e provvede alla sua identificazione. Procede, altresi', all'interrogatorio dello stesso e ne raccoglie, previa informazione sulle conseguenze, l'eventuale consenso all'estradizione o la rinuncia al principio di specialita'. L'interessato e' avvisato che e' assistito da un difensore di ufficio, ma che puo' nominarne uno di fiducia. L'atto e' compiuto alla necessaria presenza del difensore cui deve essere dato avviso almeno ventiquattro ore prima. Il consenso all'estradizione e la rinuncia al principio di specialita' non sono validi se non sono espressi alla presenza del difensore. La rinuncia dell'estradato alla garanzia del principio di specialita' e' irrevocabile alle condizioni stabilite dall'articolo 717, comma 2-bis. )) (( Il procuratore generale richiede alle autorita' straniere, per mezzo del Ministro della giustizia, la documentazione e le informazioni suppletive che ritiene necessarie. Ove previsto dalle convenzioni internazionali, la richiesta e' inoltrata direttamente dal procuratore generale, che ne da' comunicazione al Ministro della giustizia. )) Il procuratore generale, entro ((trenta giorni)) dalla data in cui la domanda di estradizione gli e' pervenuta, presenta alla corte di appello la requisitoria. La requisitoria e' depositata nella cancelleria della corte di appello, unitamente agli atti e alle cose sequestrate. La cancelleria cura la notificazione dell'avviso del deposito alla persona della quale e' richiesta l'estradizione, al suo difensore e all'eventuale rappresentante dello stato richiedente, i quali, entro dieci giorni, hanno facolta' di prendere visione e di estrarre copia della requisitoria e degli atti nonche' di esaminare le cose sequestrate e di presentare memorie. CAP001 PGC002 PGC004 PGC005

Testo in vigore dal 31 ottobre 2017 al 30 dicembre 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 ottobre 2017

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 31 ottobre 2017. 47 parole tolte, 117 parole aggiunte.

tolto: Quando riceve da uno stato estero unaaggiunto: Il Ministro della giustizia quando ritiene di dare corso alla domanda di estradizione, tolto: il ministro di grazia e giustizia la trasmette aggiunto: la trasmette entro trenta giorni dal ricevimento con i documenti che vi sono allegati al procuratore generale presso la corte di appello competente a norma dell'articolo 701 tolto: comma 4, salvo che ritenga che essa vada respintaaggiunto: , comma 4. Salvo che si sia gia' provveduto a norma dell'articolo 717, il procuratore generale, ricevuta la domanda, dispone la comparizione davanti a se' dell'interessato tolto: per provvedere aggiunto: e provvede alla sua identificazione tolto: e per raccogliereaggiunto: . Procede, altresi', all'interrogatorio dello stesso e ne raccoglie, previa informazione sulle conseguenze, l'eventuale consenso all'estradizione aggiunto: o la rinuncia al principio di specialita'. L'interessato e' avvisato che e' assistito da un difensore di ufficio, ma che puo' nominarne uno di fiducia. tolto: Il difensore ha diritto di assistere all'atto del cui compimento gli e' aggiunto: L'atto e' compiuto alla necessaria presenza del difensore cui deve essere dato avviso almeno ventiquattro ore prima. Il aggiunto: consenso all'estradizione e la rinuncia al principio di specialita' non sono validi se non sono espressi alla presenza del difensore. La rinuncia dell'estradato alla garanzia del principio di specialita' e' irrevocabile alle condizioni stabilite dall'articolo 717, comma 2-bis. Il procuratore generale richiede alle autorita' straniere, per mezzo del tolto: ministro di grazia e aggiunto: Ministro della giustizia, la documentazione e le informazioni aggiunto: suppletive che ritiene necessarie. aggiunto: Ove previsto dalle convenzioni internazionali, la richiesta e' inoltrata direttamente dal procuratore generale, che ne da' comunicazione al Ministro della giustizia. Il procuratore generale, entro tolto: tre mesi aggiunto: trenta giorni dalla data in cui la domanda di estradizione gli e' pervenuta, presenta alla …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art703 · fonte del testo

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