Art. 679 c.p.p. — Misure di sicurezza
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Quando una misura di sicurezza diversa dalla confisca e' stata, fuori dei casi previsti nell'articolo 312, ordinata con sentenza, o deve essere ordinata successivamente, il magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero o di ufficio, accerta se l'interessato e' persona socialmente pericolosa e adotta i provvedimenti conseguenti, premessa, ove occorra, la dichiarazione di abitualita' o professionalita' nel reato. Provvede altresi', su richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del suo difensore o di ufficio, su ogni questione relativa nonche' sulla revoca della dichiarazione di tendenza a delinquere. Il magistrato di sorveglianza sovraintende alla esecuzione delle misure di sicurezza personali.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 29 maggio 2014
