Corte costituzionale

Sentenza n. 50/1963

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/05/1963 · relatore Antonio Manca

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55 del Codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 27 novembre 1962

dalla Corte suprema di cassazione - Sezione I penale - nel procedimento

penale a carico di Casoli Alfredo ed altri, iscritta al n. 14 del

Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 24 del 26 gennaio 1963.

Visti l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri e l'atto di costituzione in giudizio di Casoli Alfredo;

udita nell'udienza pubblica del 3 aprile 1963 la relazione del

Giudice Antonio Manca;

uditi l'avvocato Piero Fornaciari, per Casoli Alfredo, e il

sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con atto del 27 settembre 1962, il Procuratore generale presso la

Corte di cassazione, in seguito alla relazione del Procuratore generale

presso la Corte di appello di Bologna del 1 agosto 1962, ed

all'istanza dell'imputato Casoli Alfredo dell'8 giugno 1962, chiedeva

che la Corte di cassazione designasse altra Corte di assise per la

definizione del processo a carico del detto Casoli ed altri imputati.

Il Procuratore generale, a sostegno della richiesta, rilevava la

sussistenza di fondate probabilità di pressioni sui giudici popolari e

sui testimoni, ad opera di tutto l'ambiente locale, date le modalità

di esecuzione del delitto, ed il movente che l'aveva determinato, da

ricollegarsi a rivalità di carattere politico molto accese nella zona.

La suprema Corte, con ordinanza del 27 novembre 1962, ha sospeso di

decidere sulla richiesta del Procuratore generale ed ha sollevato, di

ufficio, la questione della legittimità costituzionale dell'art. 55

del Codice di procedura penale, ritenendola rilevante e non

manifestamente infondata.

Il dubbio circa la incostituzionalità delle predette disposizioni,

in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione,

deriverebbe, secondo l'ordinanza di rinvio, dal fatto che,

consentendosi al Pubblico Ministero e all'imputato di proporre la

domanda di rimessione dell'istruzione o del giudizio da uno ad un altro

giudice di sede diversa, si verrebbe ad ammettere la possibilità di

derogare alle regole sulla competenza per territorio, stabilite

dall'art. 39 del Codice processuale penale. Deroga che attribuirebbe,

in sostanza, alla Cassazione il potere discrezionale di designare il

giudice, successivamente al verificarsi del fatto-reato, con

violazione, quindi, del precetto costituzionale, secondo il quale

nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per

legge.

Espletate le prescritte formalità circa la notificazione e le

comunicazioni, l'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

del 26 gennaio 1963, n. 24.

In questa sede si è costituito l'imputato Casoli rappresentato

dagli avvocati Giulio e Piero Fornaciari, che hanno depositato le

deduzioni il 26 gennaio 1963. Ed è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello

Stato, depositando le deduzioni il 24 dicembre 1962.

In sostanza ed in sintesi, l'Avvocatura sostiene che, nei casi di

rimessione preveduti dall'art. 55 del Codice processuale penale, si

tratterebbe di inidoneità del giudice normalmente investito del

processo. Da questa inidoneità deriverebbe la incompetenza di detto

giudice, che non potrebbe più essere considerato come il giudice

naturale prefissato dalla legge, e deriverebbe, invece, la competenza

potenziale di tutti gli altri organi di pari grado della giurisdizione

penale. In tale situazione non sarebbe da ravvisare una deroga alla

competenza, vietata dalla Costituzione, ma piuttosto la determinazione

della competenza di un giudice diverso: competenza, quindi, non di

carattere surrogatorio, bensì primaria, attribuibile agli altri organi

giurisdizionali, fatta eccezione per quello riguardo al quale si è

chiesta la rimessione. E, prosegue l'Avvocatura, gli stessi motivi che

autorizzano la rimessione chiarirebbero l'impossibilità della

predeterminazione del giudice al processo, e giustificherebbero

l'esigenza processuale, altrimenti insuperabile, che attribuisce alla

Cassazione il potere di regolare anche questa ipotesi particolare di

competenza concorrente.

Un eccessivo rigore nell'interpretazione dell'art. 25, primo comma,

della Costituzione, porterebbe, secondo l'Avvocatura, a dovere

escludere sia la facoltà del Capo dell'ufficio giudiziario di

designare il magistrato che deve occuparsi del processo, sia la

legittimità dei provvedimenti della Cassazione nel caso di

annullamento con rinvio ad altro giudice.

Chiede, quindi, che si dichiari non fondata la questione sollevata

nell'ordinanza di rinvio.

Tali osservazioni sono condivise anche dalla difesa della parte

privata. Secondo la quale la non fondatezza della questione deriverebbe

altresì dal considerare che, nelle situazioni prevedute dall'art. 55

del Codice processuale penale, si verificherebbero ipotesi di

incapacità del giudice che darebbero luogo a nullità insanabili ai

sensi dell'art. 185 dello stesso Codice: e che il provvedimento della

Corte di cassazione avrebbe carattere giurisdizionale, emanato in

seguito all'accertamento delle circostanze obiettive indicate dalla

legge. Considerato in diritto :

1. - La questione sollevata dall'ordinanza di rinvio si concreta

nell'esaminare se possa ritenersi, o no, in contrasto con il precetto

dell'art. 25, primo comma, della Costituzione, la disposizione

contenuta nell'art. 55 del Codice processuale penale; che, per gravi

motivi di ordine pubblico, o per legittimo sospetto, deferisce alla

Corte di cassazione la facoltà di rimettere l'istruzione, o il

giudizio, ad altro giudice di sede diversa.

Nell'ordinanza si fa riferimento alla sentenza di questa Corte n.

88 del 1962; la quale ha precisato che, ai sensi dell'art. 25, primo

comma, della Costituzione, "giudice naturale" è il giudice

precostituito per legge, la cui competenza cioè è previamente

determinata, rispetto a fattispecie astratte da verificarsi nel futuro

e non già verificate. Ed ha ritenuto costituzionalmente illegittime,

per inconciliabilità con tale principio, la disposizione dell'art. 30

del Codice di procedura penale ed altre di contenuto analogo, in quanto

rimettevano alla discrezionalità dell'organo giudiziario di

determinare la competenza per materia, successivamente al verificarsi

del fatto.

Secondo l'ordinanza, il dubbio, circa la legittimità

costituzionale del citato art. 55, deriverebbe dalla circostanza che,

anche nei casi da questo articolo preveduti, sarebbe deferito alla

Corte di cassazione il potere di designare discrezionalmente per

l'istruttoria o per il giudizio, un giudice territorialmente diverso da

quello originariamente stabilito dalla legge.

2. - Il dubbio non è fondato.

La disposizione impugnata, infatti, sia dal punto di vista

processuale, sia tenuto conto delle ragioni e delle finalità per cui

è stata dettata nel Codice vigente e in quelli precedenti (artt. 32 e

segg. del Codice di procedura penale del 1913 e artt. 766 e segg. del

Codice di procedura penale del 1865), si presenta con carattere diverso

rispetto alle disposizioni già esaminate da questa Corte. Onde, per

decidere la questione ora prospettata, occorre riportarsi ad altri

principi, pure sanciti dalla Costituzione, che si coordinano,

nell'unità del sistema, con quelli già enunciati nella precedente

sentenza. Dal punto di vista processuale è da osservare che lo

spostamento della competenza per materia, preveduto dall'art. 30 del

Codice di procedura penale (o dalle altre disposizioni dichiarate

illegittime), era deferito all'insindacabile discrezionalità

dell'organo giudiziario, quando avesse ritenuto, in via di delibazione,

la possibile applicazione di circostanze attenuanti e la presumibile

quantità della sanzione da infliggere.

Nella rimessione, invece, autorizzata dall'art. 55, lo spostamento

della competenza per territorio dipende necessariamente ed

esclusivamente dall'accertamento obiettivo dei fatti ipotizzati dalla

legge, in seguito e a conclusione di uno speciale procedimento promosso

dal Pubblico Ministero, o anche dall'imputato (limitatamente ai casi di

legittimo sospetto), definito con ordinanza del supremo organo della

giurisdizione ordinaria regolatore della competenza. Ed è altresì da

escludere che, anche se nel testo legislativo è usata la parola

"può", la facoltà attribuita al predetto organo, importi una

discrezionalità nell'emanare il provvedimento, come si assume

nell'ordinanza di rinvio; dovendosi ritenere, invece, che il

provvedimento stesso costituisce l'espressione del potere-dovere del

giudice di decidere, come di regola si verifica, nel caso concreto in

base all'accertamento e alla valutazione dei fatti dedotti dalle parti,

in relazione alle ipotesi, in astratto, prevedute dal legislatore.

3. - Senonché, nell'interpretazione del ricordato art. 55,

assumono particolare rilievo (accentuando la differenza fra questa

disposizione e le norme già ritenute illegittime), le gravi esigenze

che, con l'istituto della rimessione, regolato da tale articolo, si

intendono soddisfare: esigenze, le quali, al pari del divieto di

distogliere alcuno dal giudice naturale precostituito per legge,

rispondono anche esse, come si è accennato, a principi

costituzionalmente rilevanti, cioè l'indipendenza e, quindi,

l'imparzialità dell'organo giudicante e la tutela del diritto di

difesa.

Quanto all'indipendenza, questa Corte, con la sentenza n. 108 del

1962, ne ha posto in luce il carattere fondamentale e connaturale alla

funzione giudiziaria; indipendenza che la Costituzione ha garantito,

con varie norme, riguardo agli organi della giurisdizione ordinaria

(artt. 101, 104, 105 e 107); ed ha imposto che sia assicurata dal

legislatore anche riguardo ai giudici speciali (art. 108).

È indubitabile, infatti, che la mancanza, o la menomazione, di

siffatte garanzie non può non incidere gravemente sull'amministrazione

della giustizia, deviandola dalle sue fondamentali finalità, inerenti

alla vita stessa dello Stato.

Ora, la disposizione impugnata, a tutela sia dell'interesse

generale, sia del diritto di difesa, del quale l'art. 24, secondo

comma, della Costituzione esige l'inviolabilità, tende appunto ad

evitare che l'insorgere di particolari situazioni, o altri fattori

esterni, possano, in qualsiasi modo, interferire nel processo penale,

incidendo sulla obiettività del giudizio e sulla retta applicazione

della legge, che si ricollegano ad una suprema garanzia di giustizia.

Qualora invero, nella sede in cui si svolge il processo, e in

relazione al medesimo, si presentino situazioni come quelle prevedute

dall'art. 55; qualora cioè (in relazione all'ordine pubblico) si

manifestino o siano sicuramente prevedibili - come nel caso risulta

dalla richiesta del Procuratore generale della Cassazione - gravi

turbamenti della pubblica tranquillità e della pacifica convivenza dei

cittadini, con pericolo anche per la sicurezza delle persone; ovvero

quando (riguardo al legittimo sospetto), con mezzi diretti o indiretti,

non esclusa la violenza nei riguardi delle persone che partecipano al

processo, si tenta di influire sullo svolgimento o sulla definizione di

esso, appare chiara non soltanto l'opportunità, ma la necessità che

del processo conosca un giudice diverso da quello originariamente

stabilito dalla legge; giudice diverso la designazione del quale, per

necessità pratiche, è demandata all'organo giudiziario.

Per tutte le esposte considerazioni la disposizione non può

ritenersi in contrasto col precetto contenuto nel primo comma dell'art.

25 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 55 del Codice di procedura penale, sollevata dalla Corte di

cassazione, con ordinanza del 27 novembre 1962, in riferimento all'art.

25, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:50 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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