Codice di procedura penale

Art. 268-bis c.p.p.

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 2018 al 22 settembre 2018. Leggi il testo vigente →

(( Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero deposita le annotazioni, i verbali e le registrazioni, unitamente ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, e forma l'elenco delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti a fini di prova. Ai difensori delle parti e' immediatamente dato avviso della facolta' di esaminare gli atti, di prendere visione dell'elenco di cui al comma 1, nonche' di ascoltare le registrazioni e di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. 3. Se dal deposito puo' derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo, non oltre la chiusura delle indagini.)) 253

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216

253

Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che la presente modifica si applica alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

Testo in vigore dal 26 gennaio 2018 al 22 settembre 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art268bis · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari