Corte costituzionale

Sentenza n. 59/1995

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 24/02/1995 · relatore Mauro Ferri

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 114, terzo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 28 giugno 1993 dal giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Siracusa nel procedimento penale a carico di Maiorca

Carmelo ed altri, iscritta al n. 575 del registro ordinanze 1993 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie

speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 1995 il Giudice

relatore Mauro Ferri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Siracusa ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 114, terzo comma, del codice di procedura penale, in

riferimento agli artt. 3, 21 e 76 della Costituzione.

2. - Il giudice remittente riferisce che, nel caso sottoposto al

suo esame, il pubblico ministero, a chiusura delle indagini

preliminari, ha chiesto l'archiviazione del procedimento penale

instaurato nei confronti di alcuni indiziati del reato previsto

dall'art. 684 del codice penale (pubblicazione arbitraria di atti di

un procedimento penale) in quanto ritiene che gli stessi abbiano

legittimamente esercitato il diritto-dovere di cronaca.

Ma, ad avviso del G.I.P., poiché l'avvenuta pubblicazione a mezzo

stampa di alcuni passi di registrazioni telefoniche integra

un'ipotesi di "pubblicazione parziale" (vietata dall'art. 114, terzo

comma, del codice di procedura penale, quando avvenga, come nel caso

di specie, prima della sentenza di primo grado), è preliminare ad

ogni statuizione di merito - ed assume per ciò stesso rilevanza - la

verifica della legittimità costituzionale della norma, essendo

evidente l'inconfigurabilità a carico degli indiziati del reato

previsto dall'art. 684 del codice penale qualora il fatto loro

ascritto non possa essere vietato dalla legge ordinaria.

3. - Ora, prosegue il remittente, a fronte del divieto di

pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il

dibattimento (anteriormente alla sentenza di primo grado), l'ultimo

comma dello stesso art. 114 dispone che "è sempre consentita la

pubblicazione del contenuto di atti non coperti da segreto".

Se quindi, espone il giudice a quo, la pubblicazione del contenuto

degli atti del processo penale costituisce (con il solo limite di

quelli coperti da segreto) un fatto non soltanto privo di

offensività ma, anzi, espressione di una funzione costituzionalmente

garantita dall'art. 21 della Costituzione, allora, sussistendo

fondamentali connotati di parità, eguale dovrebbe essere il

trattamento da riservare a quella pubblicazione "parziale" di atti

del fascicolo per il dibattimento, la cui divulgazione a mezzo della

stampa null'altro può aggiungere alla conoscenza derivabile da una

esauriente notizia del loro contenuto.

4. - La norma in esame, inoltre, risulterebbe anche non rispettosa

della legge di delega, la cui direttiva n. 71, mentre impone il

divieto di pubblicazione per gli atti coperti dal segreto e per altri

atti specificamente indicati (diversi da quelli destinati al

fascicolo per il dibattimento), non lo prevede per gli atti del

fascicolo per il dibattimentale.

5. - Lo stesso criterio discretivo, infine, tra l'illecito e il

consentito, in quanto fondato sulla enunciazione di una distinzione

concettuale ontologicamente incerta tra "pubblicazione parziale" e

"pubblicazione del contenuto" di atti, non sembra al remittente un

parametro ragionevole di distinzione; gli effetti della pubblicazione

di una notizia, più che dal dato formale della divulgazione di una

parte dell'atto del processo che la documenta, possono scaturire - a

suo avviso - dal suo intrinseco valore informativo e da circostanze

specifiche.

6. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato.

La difesa del Governo osserva che la direttiva n. 71 della legge

di delega non esclude specificamente gli atti del fascicolo per il

dibattimento ma semplicemente non li menziona; per cui, in base alla

costante giurisprudenza della Corte, non può che concludersi che il

legislatore delegato, pur tenuto conto del necessario rispetto dei

criteri e dei principi della delega, non è sfornito di

discrezionalità nel modo di esercizio della delegazione e che,

quindi, costituisce legittimo esercizio di tale potere anche

l'estensione ad altri casi della disciplina prevista nella legge

delega quando sussista l'eadem ratio. Non vi sarebbe, poi, dubbio

sulla esistenza della stessa ragione di legge che assiste i divieti

temporanei previsti dalla direttiva n. 71, anche per gli atti del

dibattimento prima della pronuncia del giudice di primo grado: le

ragioni, infatti, non sarebbero solo quelle che,

esemplificativamente, enuncia nella sua ordinanza il remittente, ma

anche altre rivolte ad evitare turbative alla fase decisoria del

processo di primo grado.

Ancor meno convincenti, ad avviso dell'Avvocatura, sarebbero le

ulteriori censure avanzate, in riferimento agli artt. 3 e 21 della

Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento e

della lesione della libertà di stampa.

Ben nota essendo la scelta legislativa del codice di procedura

penale del 1988 in ordine alla distinzione tra contenuto dell'atto e

atto stesso, e la sensibile novità apportata rispetto alla soluzione

che era alla base dell'art. 164 del codice di procedura penale del

1930, ad avviso dell'Avvocatura il G.I.P. di Siracusa censura una

soluzione legislativa in termini che non appaiono ammissibili alla

luce degli insegnamenti della Corte. Si dedurrebbe, infatti,

l'esistenza di una situazione di illegittimità non dal confronto tra

due realtà normativamente delineate, ma dalla comparazione tra una

fattispecie che il legislatore ha considerato (pubblicazione di un

atto, riprodotto in tutto o in parte o richiamato testualmente) e una

condotta (pubblicazione del contenuto dell'atto, lecita se effettuata

nei termini evidenziati nell'ordinanza di rimessione) facendo leva su

distorsioni che derivano da aspetti patologici, che scaturiscono dal

talento professionale di certo giornalismo giudiziario il quale,

attraverso l'uso sapiente di tecniche narrative e di idonei

espedienti espositivi perviene talora a risultati al limite della

liceità, per quanto attiene il divieto in esame.

Il constatato rischio di una diffusa elusione del divieto di

pubblicazione dell'atto attraverso una riproduzione attenta del suo

contenuto non sarebbe, in conclusione, ragione tale da rovesciare la

validità delle considerazioni espresse nella relazione illustrativa

al progetto preliminare del codice di procedura penale, quanto alla

formazione del convincimento del giudice.

Infine, l'Avvocatura sottolinea che la norma impugnata non tutela

solo la genuinità dell'opinione del giudicante ma, andando oltre le

stesse iniziali intenzioni del legislatore, consente di prevenire che

nel corso del giudizio la notizia processuale pubblicata acquisti un

anticipato ed inopportuno crisma di ufficialità. Considerato in diritto

1. - Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Siracusa solleva, in riferimento agli artt. 3, 21 e 76 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 114,

terzo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui vieta

la pubblicazione - anche parziale - degli atti del fascicolo per il

dibattimento fino alla pronuncia della sentenza di primo grado.

2. - Il remittente, dopo aver premesso che a fronte del detto

divieto l'ultimo comma del medesimo art. 114 dispone che "è sempre

consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti da

segreto", ritiene che il citato terzo comma, oltre a porre una

irragionevole ed ontologicamente incerta distinzione tra

"pubblicazione di atti" (vietata) e "pubblicazione del contenuto di

atti" (lecita), realizzi una ingiustificata disparità di trattamento

tra due situazioni sostanzialmente assimilabili, violi il principio

della libertà di stampa sancito dall'art. 21 della Costituzione, e,

infine, si ponga in contrasto con la direttiva n. 71 dell'art. 2

della legge di delega 16 febbraio 1987 n. 81, la quale non prevede

alcun divieto di pubblicazione degli atti del fascicolo per il

dibattimento.

3. - Sotto quest'ultimo ed assorbente profilo la questione è

fondata.

Nel dare riconoscimento alle esigenze di trasparenza e di

controllo sociale sullo svolgimento della vicenda processuale, e

quindi nel contemperare interessi di giustizia ed interessi

dell'informazione - entrambi costituzionalmente rilevanti - il

legislatore delegante ha operato una scelta ben precisa.

I primi due periodi della direttiva n. 71 delineano un sistema in

cui "su tutti gli atti compiuti dalla polizia giudiziaria e dal

pubblico ministero" è posto sia l'obbligo del segreto che il divieto

di pubblicazione fino a quando i medesimi "non possono essere

conosciuti dall'imputato" (recte: indagato).

Da questa chiara enunciazione può evincersi che, nell'intento del

legislatore delegante, i limiti alla divulgabilità degli atti di

indagine preliminare si collegano inequivocabilmente alle esigenze

investigative, operando al fine di scongiurare ogni possibile

pregiudizio alle indagini a causa di una anticipata conoscenza delle

stesse da parte della persona indagata.

Dal terzo periodo della citata direttiva può trarsi la conferma

di tale obiettivo nelle intenzioni del legislatore delegante; viene,

infatti, riconosciuto al pubblico ministero l'ulteriore potere di

vietare "la pubblicazione di atti non più coperti dal segreto ..",

ma detto potere è vincolato al "tempo strettamente necessario ad

evitare pregiudizio per lo svolgimento delle stesse (indagini)").

4. - Ciò posto, è evidente che tali divieti di divulgazione, in

quanto funzionalmente riferiti alle indagini preliminari, non possono

che essere rivolti agli atti nella disponibilità del pubblico

ministero per l'ovvio motivo che non esiste un fascicolo per il

dibattimento fintantoché non si sarà deciso se il dibattimento

dovrà o meno essere celebrato. Non solo: in nessun punto della

direttiva n. 71 è contemplato un divieto di pubblicazione di quanto

contenuto nel fascicolo per il dibattimento; anzi, proprio ove la

direttiva considera esplicitamente il meccanismo del doppio fascicolo

(parte quarta), è previsto un divieto di pubblicazione per i soli

"atti depositati a norma del numero 58", cioè per quelli contenuti

nel fascicolo del pubblico ministero.

5. - Gli stessi compilatori del codice riconoscono il riferimento

esclusivo della delega al fascicolo del pubblico ministero (v.

Relazione al progetto preliminare), ma osservano che soltanto alla

fine delle indagini preliminari si ha la formazione del fascicolo del

pubblico ministero, e che pertanto "non è facile, né opportuno

operare distinzioni rispetto al divieto di pubblicazione nell'ambito

degli atti delle indagini preliminari".

L'argomento ha scarso rilievo non solo perché - come si è visto

- la delega distingue, imponendo il divieto di pubblicazione soltanto

sugli atti del fascicolo del pubblico ministero, ma, perché, in ogni

caso, può valere solamente riguardo alla fase delle indagini

preliminari, non certo per il dibattimento, fase durante la quale

sono ormai esaurite quelle esigenze di tutela delle indagini che

giustificavano il divieto stesso.

E infatti il protrarre il divieto di pubblicazione del fascicolo

del pubblico ministero anche oltre il termine delle indagini, durante

il dibattimento, ha, nei principi fondamentali dettati dalla legge di

delega, ben altro fondamento, in quanto è funzionale ad evitare una

distorsione delle regole dibattimentali, ove il giudice formasse il

suo convincimento sulla base di atti che dovrebbero essergli ignoti,

ma che, in mancanza del suddetto divieto, potrebbe conoscere

completamente per via extraprocessuale attraverso i mezzi

d'informazione.

6. - Ma se questa è la ratio del divieto relativo alla

divulgabilità degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico

ministero, pur dopo che ne è cessato l'obbligo del segreto, ne

consegue la sua totale inapplicabilità a quanto contenuto nel

fascicolo per il dibattimento, per definizione concernente gli atti

che il giudice deve - invece - conoscere.

Non si può, evidentemente, sostenere che la pubblicabilità di un

atto viene esclusa per evitare che, attraverso mezzi di informazione,

giunga a conoscenza del giudice nel cui fascicolo processuale l'atto

è inserito.

Come in dottrina è stato osservato, se si considera che nel

fascicolo per il dibattimento sono inseriti anche gli atti di prova

non rinviabili, ed assunti nella fase predibattimentale ex art. 467

del codice di procedura penale, si arriva all'assurdo di un divieto

di pubblicazione diretto ad evitare che il giudice conosca atti da

lui stesso compiuti.

7. - In conclusione: in raffronto a quanto contemplato nella

direttiva n. 71 della legge di delega, il legislatore delegato ha

certamente introdotto al terzo comma dell'art. 114 un ulteriore

divieto (riferito al fascicolo per il dibattimento), rispetto a

quello relativo al fascicolo del pubblico ministero. L'analiticità

con cui il delegante ha inteso precisare i casi di divieto di

pubblicazione degli atti - evidentemente indicativa del rifiuto di

introdurne ulteriori, in rispetto del principio sancito dall'art. 21

della Costituzione - impedisce che in sede di attuazione il

legislatore delegato possa pervenire a tale risultato, tanto più ove

si consideri che le motivazioni addotte per giustificarlo (corretta

formazione del convincimento del giudice) non possono ragionevolmente

riferirsi alla pubblicazione di quanto contenuto nel fascicolo per il

dibattimento, concernente, per definizione, gli atti che il giudice

deve conoscere.

Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.

114, terzo comma, del codice di procedura penale nella parte in cui

non consente la pubblicazione degli atti del fascicolo per il

dibattimento anteriormente alla pronuncia della sentenza di primo

grado.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 114, terzo

comma, del codice di procedura penale, limitatamente alle parole:

"del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della

sentenza di primo grado, e di quelli".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1995.

Il Presidente: SPAGNOLI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:59 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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