Art. 111 c.p.p.
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Quando la legge richiede la data di un atto, sono indicati il giorno, il mese, l'anno e il luogo in cui l'atto e' compiuto. L'indicazione dell'ora e' necessaria solo se espressamente descritta. Se l'indicazione della data di un atto e' prescritta a pena di nullita', questa sussiste soltanto nel caso in cui la data non possa stabilirsi con certezza in base ad elementi contenuti nell'atto medesimo o in atti a questo connessi.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 30 dicembre 2022
