Art. 111-bis c.p.p. — Deposito telematico

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(( Salvo quanto previsto dall'articolo 175-bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici. Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonche' l'identita' del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica. 4. Gli atti che le parti compiono personalmente possono essere depositati anche con modalita' non telematiche.)) 290

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

290

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha disposto (con l'art. 87, comma 5) che "Le disposizioni di cui agli articoli 111, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, 111-bis, 111-ter, 122, comma 2-bis, 172, commi 6-bis e 6-ter, 175-bis, 386, comma 1-ter, 483, comma 1-bis, 582, comma 1-bis, del codice di procedura penale, cosi' come introdotte dal presente decreto, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati".

Testo in vigore dal 30 dicembre 2022 al 4 aprile 2024

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 111-bis c.p.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 5252/2026

    10 febbraio 2026

    La Sesta Sezione penale, in tema di impugnazioni, ha affermato che, a decorrere dalle date dell’1 gennaio 2025 e dell’1 aprile 2025, rispettivamente fissate dall’art. 3, commi 1 e 4, d.m. 29 dicembre 2023, n. 217, l’una in via generale e l’altra con riguardo al giudizio abbreviato, al giudizio immediato e al giudizio direttissimo, e fuori dei casi previsti dall’art. 175- bis cod. proc. pen., l’atto di appello presentato dal difensore con modalità diverse dal deposito telematico previsto dall’art. 111- bis cod. proc. pen. è inammissibile, ai sensi degli artt. 582 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., senza che possa assumere rilievo il fatto che l’impugnazione è comunque giunta a conoscenza del giudice competente a deciderne, in quanto la riforma delle modalità di deposito degli atti, correlata all’introduzione del processo penale telematico, persegue un interesse di rilievo pubblicistico, prevalente sui contingenti interessi degli attori processuali.

    Art. 111-bis c.p.p. · Art. 175-bis c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

  • Cass. pen., Sez. V, sent. n. 40474/2025

    16 dicembre 2025

    Le Quinta Sezione penale ha affermato che, ai fini della tempestività dell’appello depositato in via telematica, assume rilievo, nella vigenza degli artt. 111- bis , comma 2, cod. proc. pen. e 2 d.m. 27 dicembre 2024, n. 206, l’attestazione del suo invio e, quindi, del corretto inserimento dell’atto nell’apposito portale, unico adempimento nell’esclusiva disponibilità della parte appellante, nel caso in cui vi sia uno scarto temporale rispetto alla generazione della ricevuta dell’avvenuto deposito.

    Art. 111-bis c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art111bis · fonte del testo

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