Corte costituzionale

Ordinanza n. 395/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/12/1998 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1d.P.R. 574/1988
  • art. 13d.P.R. 574/1988
  • art. 15d.P.R. 574/1988
  • art. 24d.P.R. 574/1988

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 13, 15 e

24 del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello

Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso

della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini

con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari),

promosso con ordinanza emessa l'11 dicembre 1997 dal giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale militare di Verona nel

procedimento penale a carico di Stefan Pfitscher, iscritta al n. 103

del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri e della Provincia autonoma di Bolzano;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1998 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che con ordinanza dell'11 dicembre 1997 il giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale militare di Verona ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 6, 10,

primo comma - in relazione all'art. 6, terzo comma, della convenzione

per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali -, 24 e 116 della Costituzione nonché all'art. 100 del

d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle

leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige), questione di legittimità costituzionale degli

artt. 1, 13, 15 e 24 del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di

attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige

in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei

rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei

procedimenti giudiziari), nella parte in cui tali norme non prevedono

la facoltà, per i cittadini della provincia di Bolzano appartenenti

alla minoranza linguistica tedesca, di usare la propria madrelingua

nei rapporti con gli organi giurisdizionali militari;

che ad avviso del rimettente le disposizioni attuative impugnate,

che prevedono e regolano la parificazione tra lingua italiana e

lingua tedesca nei rapporti tra i cittadini altoatesini di lingua

tedesca e gli organi della giurisdizione, in quanto non includono in

questi ultimi gli organi giurisdizionali militari, sarebbero lesive

dei parametri costituzionali invocati: a) per ingiustificata

differenziazione sia tra imputati, a seconda della giurisdizione,

ordinaria o militare, dinanzi alla quale sono chiamati, sia tra le

stesse giurisdizioni; b) per violazione della prescrizione statutaria

della parità linguistica davanti agli uffici giudiziari aventi

"competenza regionale", tale dovendosi ritenere l'ufficio giudiziario

che, come è nella specie, pur non avendo sede nella Regione

Trentino-Alto Adige, ha competenza estesa al relativo territorio; c)

per violazione delle garanzie difensive prescritte dalla Costituzione

e dalla richiamata convenzione, sotto il profilo della possibilità

di comprendere i termini dell'accusa e gli atti attraverso i quali il

processo si svolge;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che, richiamando l'atto di intervento depositato in altro

giudizio costituzionale, ha concluso nel senso dell'inammissibilità

della questione;

che è altresì intervenuta nel giudizio la Provincia autonoma di

Bolzano, che ha chiesto una declaratoria di accoglimento della

questione sollevata.

Considerato che questioni testualmente identiche e riferite ai

medesimi parametri costituzionali, sollevate dallo stesso organo

giudiziario rimettente, sono state dichiarate non fondate da questa

Corte con la sentenza n. 213 del 1998;

che nella citata sentenza si è osservato che la protezione della

minoranza linguistica tedesca si basa sul principio di

territorialità e non su quello di personalità, e si è perciò

escluso che dall'invocato art. 100 dello Statuto speciale di

autonomia, e dai parametri con questo messi in relazione, si possa, e

tantomeno si debba, desumere un'interpretazione tale da imporre

l'applicazione della normativa attuativa di tutela linguistica anche

oltre l'ambito territoriale, solo in ragione dell'appartenenza

linguistica dell'imputato, così come richiesto dal giudice a quo nel

prospettare la questione;

che nella medesima sentenza questa Corte ha altresì escluso il

contrasto delle norme impugnate con le garanzie della difesa, stante

la concorrente applicabilità della ordinaria disciplina processuale

(art. 109 cod. proc. pen.) nel processo penale militare, disciplina

che risulta adeguata allo scopo di tutelare le esigenze di

comprensione dello svolgimento del processo;

che, infine, questa Corte ha escluso la violazione dei principi

di uguaglianza e di ragionevolezza, poiché per le norme, come quelle

attuative in argomento, la cui ragion d'essere è proprio quella

della specificazione e differenziazione, non può utilmente

formularsi una richiesta nel senso dell'estensione a fattispecie e a

casi nei quali non sia ravvisabile la ratio di tutela della minoranza

che ne è fondamento;

che, non apportando l'odierna ordinanza di rinvio alcun argomento

nuovo o diverso rispetto a quelli già esaminati dalla menzionata

decisione, la questione sollevata deve essere dichiarata

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1, 13, 15 e 24 del d.P.R. 15 luglio 1988,

n. 574 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione

Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della

lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica

amministrazione e nei procedimenti giudiziari), sollevata, in

riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 6, 10, primo comma

- in relazione all'art. 6, terzo comma, della convenzione per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali -,

24 e 116 della Costituzione nonché all'art. 100 del d.P.R. 31 agosto

1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali

concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dal

giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di

Verona, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:395 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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